Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12188/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per furto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge e vizi di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti era immune da evidenti illogicità e che non è necessario dare conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche è scrutinabile solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione, non potendo risolversi in una nuova valutazione del merito.
  • Ai fini della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare in modo espresso tutti gli elementi dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.