Cassazione Penale, Sentenza n. 22710/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Bergamo che aveva dichiarato la responsabilità penale del ricorrente per il reato previsto dall'art.14 del d.lgs. n.286/1998 (constatazione del 25/12/2019). Il ricorso per cassazione, con tre motivi, deduceva: 1) vizio del procedimento per mancata osservanza del termine di instaurazione del giudizio di 15 giorni previsto dall'art.20-bis d.lgs. n.274/2000; 2) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione perché il termine concesso per l'allontanamento volontario sarebbe stato troppo breve e in contrasto con la direttiva 2008/115/CE; 3) vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'ipotetica esistenza di procedimenti pendenti che giustificassero il trattenimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché la nullità derivante dall'inosservanza del termine dell'art.20-bis è di regime intermedio e non è stata eccepita in udienza (art.182 c.p.p.); il secondo motivo è generico e infondato, atteso il consolidato orientamento di legittimità che ritiene la formulazione del reato di cui all'art.14, comma 5‑ter, d.lgs. n.286/1998 conforme alla direttiva 2008/115/CE (richiamata la modifica introdotta dall'art.3 del d.l. n.89/2011, conv. in l. n.129/2011 e la giurisprudenza della Corte di giustizia, es. El Dridi); il terzo motivo è meramente ipotetico e non offriva possibilità concreta di verifica processuale oltre quanto fatto dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.14 d.lgs. n.286 del 1998
oggetto di constatazione in data 25 dicembre 2019
Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie così come interpretata dalla giurisprudenza, confermando la responsabilità penale per i fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore della modifica normativa
art.20-bis d.lgs. n.274 del 2000
termine di instaurazione del giudizio (quindici giorni)
Il vizio per inosservanza di tale termine è considerato una nullità di regime intermedio; per non essere più deducibile in sede di cassazione deve essere eccepito in udienza ai sensi dell'art.182 c.p.p.
Direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri)
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la riformulazione dell'art.14 (in particolare il comma 5-ter) è conforme alla direttiva 2008/115/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia (es. pronuncia El Dridi), quindi la presunta inosservanza della direttiva non giustifica il motivo di cassazione
art.3 d.l. n.89 del 2011, conv. con modificazioni nella l. n.129 del 2011
introduzione della nuova formulazione del reato (comma 5-ter art.14)
La modifica normativa ha introdotto una nuova incriminazione applicabile ai fatti successivi alla sua entrata in vigore; la Corte ha ritenuto tale riforma compatibile con la direttiva europea
art.182 cod. proc. pen.
regole sulla deducibilità della nullità
Applicata per affermare che la nullità di regime intermedio va eccepita in udienza e non può essere dedotta in cassazione se non tempestivamente sollevata
art.616 cod. proc. pen.
sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende
Norma applicata per irrodurre la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, determinata nella somma di euro 3.000
Massime di principio
- Le nullità processuali di "regime intermedio" (es. inosservanza di termini procedurali come art.20-bis d.lgs. n.274/2000) devono essere eccepite tempestivamente in udienza; se non lo sono, non possono essere dedotte in cassazione ai sensi dell'art.182 c.p.p.
- I ricorsi per cassazione basati su censure generiche o non supportate da elementi probatori concreti sono frequentemente dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
- Le contestazioni di presunta incompatibilità tra norme nazionali e direttive UE richiedono un'analisi motivata e riferimento a precedenti giurisprudenziali rilevanti; censure generiche sulla violazione della direttiva sono normalmente infondate se la giurisprudenza di legittimità ha già dichiarato la compatibilità.
- Allegazioni meramente ipotetiche circa l'esistenza di fatti o procedimenti non documentati non costituiscono prova e non giustificano l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta quasi sempre la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.) se non risultano elementi escludenti la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per impugnare efficacemente una sentenza in materia di immigrazione/penale è necessario fornire elementi specifici e provabili (documenti, indicazioni precise) e sollevare tempestivamente le nullità processuali all'udienza di merito.
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