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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01046/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza cautelare del Tribunale di Milano che aveva inibito l’uso di uno slogan ritenuto lesivo e aveva previsto una penale di euro 1.000 per ogni giorno di mancata esecuzione. Poiché la società destinataria non aveva dato corso all’ordine, la controparte notificava precetto per oltre 463.000 euro, calcolati su 462 giorni di ritardo. La società proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo non le imponesse di rimuovere lo slogan da siti internet non direttamente controllati e che il giudice non potesse estendere il contenuto del comando cautelare oltre quanto espressamente statuito. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello di Milano riformava la decisione e rigettava l’opposizione. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e del titolo esecutivo, per avere la Corte d’appello interpretato estensivamente l’ordinanza e negato al giudice dell’opposizione il potere di accertare il contenuto del titolo; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per aver la Corte esteso il perimetro dell’ordine a condotte verso terzi estranei alla sfera di controllo della società; 3) violazione degli artt. 101 e 111 Cost., 2729 c.c. e 116 c.p.c., per aver ritenuto che un video contenesse lo slogan vietato e che la sua presenza online integrasse violazione dell’ordine; 4) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per mancato riconoscimento del giudicato su un capo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che presupponevano la definitività e il giudicato del titolo, poiché l’ordinanza cautelare non è un provvedimento definitivo né idoneo a formare giudicato; ha inoltre escluso che il ricorso cogliesse vizi di legittimità, trattandosi in larga parte di richieste di rivalutazione del fatto e delle prove, e ha giudicato infondata la doglianza sul giudicato di primo grado, rilevando che dagli atti non risultava una mancata impugnazione del capo asseritamente coperto da giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato con compensazione delle spese; è stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto che le doglianze sull’interpretazione dell’ordinanza cautelare e sulla portata del comando esecutivo fossero inammissibili o comunque non fondate, perché il provvedimento cautelare non era un titolo definitivo né un giudicato azionabile in quella prospettiva; le censure miravano inoltre a una rivalutazione di fatti, prove e risultanze di merito, non consentita in cassazione. Ha anche escluso la formazione del giudicato interno sul capo di sentenza invocato dalla ricorrente. Le spese della fase di legittimità sono state compensate per l’alternanza degli esiti nei gradi di merito. È stato disposto l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione è stata proposta per contestare la portata del precetto, ma non può essere usata per ottenere una rivalutazione di fatto del contenuto di un titolo cautelare non definitivo.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma le doglianze non sono state ritenute formulate correttamente come vizi processuali specifici della sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si forma su un’ordinanza cautelare; il richiamo al giudicato è quindi inconferente rispetto a un titolo provvisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata dedotta, ma la Corte ha ritenuto che le valutazioni della Corte d’appello restassero entro il perimetro dell’accertamento richiesto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come parametro per contestare una pretesa responsabilità da mera posizione, ma la doglianza è stata trattata come inammissibile perché sostanzialmente volta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Le critiche al ragionamento presuntivo sono state considerate non correttamente veicolate come vizio di sussunzione e, in sostanza, mere richieste di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il richiamo al libero convincimento e alla valutazione delle prove non ha consentito di trasformare il motivo in una critica ammissibile di legittimità.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ha condotto a un diverso esito perché la censura restava incentrata sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante ai fini dell’ammissibilità delle critiche in sede di legittimità.

  • art. 324 c.p.c.

    Il presunto giudicato interno non è stato riconosciuto, poiché dagli atti non emergeva la mancata impugnazione del capo decisivo della sentenza di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    commi primo, nn. 3, 4 e 5

    Le censure sono state esaminate ma in larga parte ricondotte a questioni di fatto o formulate in modo promiscuo, quindi non idonee a fondare un valido sindacato di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese sono state compensate per l’alternanza degli esiti nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato attestato il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’ordinanza cautelare, anche se non reclamata, non ha natura di titolo definitivo idoneo a formare giudicato sostanziale; le contestazioni sul suo contenuto non possono essere impostate come censure di violazione del giudicato in senso proprio.
  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’interpretazione del titolo esecutivo può essere oggetto di sindacato, ma in cassazione la censura è ammissibile solo se denuncia un vero errore di diritto o di sussunzione, non se mira a una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio.
  • Le doglianze che contestano l’accertamento della violazione del comando giudiziale, la presenza di uno slogan in un contenuto online o la ricostruzione della sfera di controllo del debitore sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformato in una critica alla motivazione perché illogica o contraddittoria; dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
  • Il giudicato interno richiede una specifica mancata impugnazione del capo di sentenza; se dagli atti risulta che il capo sia stato devoluto al giudice di appello, non può dichiararsi la formazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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