Cassazione Civile, Ordinanza n. 25501/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)
La controversia
La controversia nasce da fatti risalenti tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del 2000, nell’ambito di operazioni di importazione in cui ai ricorrenti venivano contestate condotte di contrabbando mediante evasione di dazi doganali, oltre a reati di ricettazione, falso e truffa. Nel processo penale le amministrazioni oggi resistenti si erano costituite parti civili; la sentenza penale di primo grado aveva condannato gli imputati e le statuizioni civili erano state confermate nei gradi successivi, con una sola limitata cassazione con rinvio sulla confisca per uno degli imputati. Le amministrazioni hanno quindi introdotto un autonomo giudizio civile per ottenere la liquidazione del danno da reato già accertato in sede penale. Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, rigettando l’eccezione di litispendenza e liquidando sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale (lesione dell’immagine della P.A.). La Corte d’appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 129 e 578 c.p.p. e dell’art. 2967 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato rilievo alla sentenza penale assolutoria/alla motivazione penale e che non potesse esservi conferma della condanna civile; con il secondo motivo hanno denunciato vizio motivazionale per avere la Corte territoriale ritenuto indistinta la posizione di uno dei ricorrenti, nonostante asserite allegazioni e prove idonee a escluderne la riferibilità ai fatti contestati. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare, in sostanza, l’efficacia di giudicato degli accertamenti penali ormai irrevocabili tra le parti del processo penale; ha inoltre rilevato che la censura non investiva un’ulteriore autonoma ratio decidendi, essendo la decisione d’appello fondata anche sulle risultanze dei giudizi tributari. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la doglianza principale mirasse, in sostanza, a rimettere in discussione l’efficacia del giudicato formatosi sugli accertamenti del processo penale tra le parti che vi avevano partecipato, giudicato che preclude nuove contestazioni nel giudizio civile. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata si fondava anche sulle risultanze dei giudizi tributari, profilo non specificamente censurato. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 578 c.p.p.
La disciplina della decisione sugli effetti civili è richiamata dai ricorrenti, ma la Corte osserva che l’accertamento penale irrevocabile sui fatti rileva anche nel successivo giudizio civile tra le stesse parti che hanno partecipato al processo penale.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti, ma non conduce alla rimozione dell’efficacia degli accertamenti penali irrevocabili nel giudizio civile.
art. 2967 c.c.
È invocato dai ricorrenti; dal testo non emerge una specifica applicazione autonoma della norma da parte della Corte.
art. 360 c.p.c.
Le censure vengono prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte le reputa inammissibili perché dirette a contestare accertamenti ormai coperti da giudicato e, comunque, a colpire solo una delle rationes decidendi.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo anche per la sua incompatibilità con un orientamento già consolidato sull’efficacia tra le parti del giudicato penale nel successivo giudizio civile.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’accertamento irrevocabile compiuto nel processo penale sui fatti costitutivi della responsabilità, quando rilevante tra le stesse parti che vi hanno partecipato, spiega efficacia di giudicato anche nel successivo giudizio civile, precludendo nuove contestazioni su quegli stessi fatti.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a rimettere in discussione la definitività degli accertamenti già coperti da giudicato.
- Quando la decisione di merito sia sorretta da più autonome rationes decidendi, il ricorso è inammissibile se la parte impugnante ne censura solo una, lasciando intatta l’altra.
- La motivazione della sentenza penale può essere valorizzata nel giudizio civile per la liquidazione del danno da reato, anche quando la responsabilità penale sia definita con formule diverse dalla piena assoluzione, purché gli accertamenti di fatto siano ormai definitivi tra le parti interessate.
- In presenza di un danno da reato accertato, il danno patrimoniale può essere liquidato anche sulla base degli importi delle imposte o dei dazi evasi, mentre il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente quando la lesione dell’immagine della pubblica amministrazione sia desunta dalla gravità dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25489/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25490/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25491/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2024 del 24/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →