Sentenza del 08/06/2020 n. 1121 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Disposizioni di carattere generale - Lesione che consegue solo indirettamente dalla sentenza inter alios /sentenza che reca pregiudizio di mero fatto - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Preclusione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. Costruttori s.r.l. ha chiesto la riforma della sentenza n. 952/2018, depositata il 21 marzo 2018 e passata in giudicato, pronunciata tra A. B. s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate. La decisione aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto quello incidentale della società, confermando il recupero di un credito d’imposta utilizzato nel 2014 e ritenuto non spettante. L’opponente, dichiarandosi creditrice di A. B. s.r.l. per 1.214.284,90 euro, sosteneva che la decisione potesse incidere sulla garanzia patrimoniale utile a soddisfare il proprio credito.
La decisione
Il giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo. Ha ritenuto che A. Costruttori lamentasse soltanto un pregiudizio di fatto, derivante dalla possibile diminuzione della garanzia patrimoniale della propria debitrice, e non un’incompatibilità giuridica tra un proprio diritto autonomo e quello deciso nella sentenza inter alios. Le spese seguono la soccombenza: A. Costruttori è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 4.000 euro, oltre agli accessori di legge, se dovuti. Decisione resa a Bari il 10 febbraio 2020.
Norme richiamate
È preclusa perciò l'opposizione quando la lesione consegue solo indirettamente dalla sentenza inter alios, o questa si pone come mero antecedente storico rispetto al diritto del terzo, capace perciò di rimetterlo in discussione nel futuro giudizio promosso contro di lui, o quando la sentenza gli rechi un pregiudizio solo di mero fatto.
L’opposizione di terzo ordinaria richiede che il terzo sia titolare di un diritto autonomo e giuridicamente incompatibile con quello accertato dalla sentenza. Non è sufficiente che la decisione produca conseguenze indirette, costituisca un antecedente rilevante per un futuro giudizio o peggiori in fatto le possibilità di soddisfare un credito.
Massime di principio
- Il creditore di una parte non può impugnare con opposizione di terzo una sentenza resa tra il debitore e un altro soggetto soltanto perché essa potrebbe ridurre il patrimonio del debitore o rendere più difficile il recupero del credito.
- Per l’opposizione di terzo occorre dimostrare un diritto proprio, autonomo e incompatibile sul piano giuridico con la situazione risultante dalla sentenza; la mera ricaduta economica o pratica non basta.
- Se la sentenza è soltanto un antecedente storico e il diritto del terzo può essere fatto valere e discusso in un successivo giudizio che lo coinvolga, l’opposizione di terzo è preclusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →