Cassazione Penale, Sentenza n. 51214/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a colloqui telefonici con la sorella Teresa, entrambe detenute sottoposte al regime dell'art. 41-bis o.p.; la direzione del carcere aveva negato i colloqui e la DDA aveva espresso un parere negativo motivato con il ruolo apicale di entrambi nella cosca Gallico e con l'imputazione, per Teresa, di indebita percezione di contributi pubblici con aggravante mafiosa. Il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio dopo annullamento, ha confermato il diniego per i concreti e rilevanti elementi di rischio emersi dal parere della DDA. Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione e incoerenza con precedente decisione di altra composizione (che aveva autorizzato colloqui in momento successivo) e sollevava questione di incostituzionalità dell'art. 41-bis o.p. nella parte relativa ai colloqui telefonici, sostenendo che i colloqui costituiscono un diritto soggettivo tutelabile e che la normativa crea un trattamento più restrittivo rispetto ai detenuti in regime ordinario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il procedimento seguito dal Tribunale di sorveglianza che, conformemente alla precedente indicazione di questa Corte, ha valutato il parere della DDA (pur non vincolante) e ha motivato il diniego con elementi concreti attinenti al rischio di mantenimento dei legami criminali (ruolo apicale nella cosca e imputazione con aggravante mafiosa in capo alla sorella al tempo dei fatti). La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 41-bis nella parte relativa ai colloqui telefonici, rilevando che esistono controlli giurisdizionali (possibilità di sindacato giudiziario) e che il regime più restrittivo risponde alla ratio di sicurezza del 41-bis; ha, infine, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis o.p.
Il regime 41-bis prevede limitazioni ai colloqui telefonici e stabilisce che l'autorizzazione possa spettare al giudice procedente fino alla sentenza di primo grado e, successivamente, al direttore del carcere; le restrizioni sono giustificate dalla necessità di prevenire comunicazioni finalizzate al mantenimento del ruolo criminale
Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126 (art. 16.1)
Prevede che i colloqui tra detenuti sottoposti al 41-bis possano essere autorizzati salvo che dal parere non vincolante della competente DDA emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione; il parere, pur non vincolante, è elemento informativo rilevante per valutare la sicurezza
Sentenza Sez. 1 n. 7654 del 12/12/2014 (Trigila)
Indirizzo giurisprudenziale che ammette, in linea di principio, i colloqui fra familiari entrambi detenuti in regime differenziato purché non emergano elementi concreti che li sconsiglino
Sentenza Sez. 1 n. 29007 del 11/06/2021 (G.)
Orientamento giurisprudenziale meno favorevole all'ammissione in via generale dei colloqui fra detenuti in 41-bis; la Corte ha ricordato l'esistenza di orientamenti contrastanti e la necessità di contemperare diritti e esigenze di sicurezza
Corte Costituzionale, sent. n. 143 del 2013
Ha censurato limiti al diritto di difesa del detenuto 41-bis relativi ai colloqui con il difensore, ma non ha dichiarato incostituzionale la procedura di autorizzazione e i poteri del direttore dell'istituto; quindi non impedisce l'applicazione di controlli e restrizioni bilanciati con il diritto di difesa
D.P.R. n. 230/2000 (artt. 37-38) e artt. pertinenti dell'ordinamento penitenziario
artt. 37 e 38 DPR 230/2000; artt. 14-quater, 15, 18, 18-ter o.p.
Norme che disciplinano colloqui e comunicazioni per i detenuti in regime ordinario; il ricorrente ha invocato il confronto con tali tutele per lamentare discriminazione, ma la Corte ha ritenuto legittime le maggiori limitazioni previste per il 41-bis per ragioni di sicurezza
Massime di principio
- La possibilità di autorizzare colloqui fra due detenuti entrambi sottoposti a 41-bis non è esclusa in astratto, ma l'autorizzazione dipende dalla valutazione di concrete e rilevanti elementi di rischio: il parere della DDA, se motivato, può legittimamente portare al diniego anche se non vincolante
- Decisioni diverse prese in tempi diversi possono essere coerenti se ricorrono mutamenti dei presupposti fattuali (es. modifiche nell'imputazione o nella qualificazione delle accuse); il giudicato su una specifica istanza non invalida autonomamente valutazioni nuove e contestualizzate
- La normativa 41-bis, pur soggetta a controllo giurisdizionale, legittima limitazioni più ampie ai colloqui con familiari rispetto al regime ordinario per ragioni di sicurezza strettamente connesse alla prevenzione di comunicazioni finalizzate al mantenimento di ruoli nell'organizzazione criminale
- Chi contesta il diniego dovrebbe fornire elementi concreti e specifici per contraddire la valutazione della DDA o dimostrare l'assenza di un reale rischio; misure come registrazione e interruzione dei colloqui possono attenuare i rischi ma non garantiscono automaticamente l'autorizzazione se permangono elementi di pericolo
- È sempre possibile il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Amministrazione penitenziaria e del direttore dell'istituto: il ricorso al giudice è lo strumento per ottenere verifica di eventuali illegittimità o di motivazioni carenti
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