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Sentenza

Sentenza n. 10284/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego del visto di ingresso in Italia ex art 17 T.U. 286/98, pratica n. 2020/5361 - prot. n. 446 - pronunciato dell''Ambasciata d''Italia a Islamabad il 3/3/2021; 2) del presupposto parere espresso dal Questore di Bologna in data 26/2/2021 Cat.A.11.STR/21 CV;

Giustizia amministrativa202105507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, unitamente al presupposto parere del Questore

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso in Italia e il presupposto parere del Questore. Nel corso del giudizio è emerso che la procura alle liti era stata sottoscritta all'estero senza essere sottoposta a legalizzazione o ad apostille. Il TAR aveva assegnato un termine perentorio per regolarizzare la procura; il ricorrente ha sostenuto che la procura fosse valida ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. 18/2020 e, in subordine, ha chiesto proroghe adducendo la temporanea chiusura dell'ufficio diplomatico e la difficoltà di ottenere un appuntamento per la legalizzazione. Nonostante le proroghe concesse, alla data della decisione non risultava depositata una procura speciale legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana in Pakistan. Il Collegio ha inoltre rilevato che le procedure di autenticazione mediante videocomunicazione non potevano sanare il difetto, per il radicale difetto di potere del difensore di autenticare la procura al di fuori del territorio nazionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare le censure rivolte contro il diniego del visto e il parere presupposto. Ha ritenuto che la procura alle liti sottoscritta all'estero, non legalizzata né munita di apostille, non fosse validamente rilasciata e che il difetto non fosse sanato dall'autenticazione mediante videocomunicazione, essendo il difensore privo del relativo potere al di fuori del territorio nazionale. L'assenza di una procura validamente rilasciata costituisce ragione ostativa alla pronuncia sul merito ai sensi degli artt. 22, 24 e 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; ne consegue l'inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 286/1998

    Individuato nell'epigrafe quale base del visto di ingresso oggetto del diniego, senza essere esaminato nel merito.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del termine assegnato per regolarizzare la procura alle liti priva di legalizzazione.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Richiamato per il subprocedimento di legalizzazione della procura sottoscritta all'estero.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Richiamato quale ulteriore riferimento normativo alla legalizzazione degli atti sottoscritti all'estero.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Richiamata quale fonte della procedura di apostille, alternativa alla legalizzazione, per gli atti formati all'estero.

  • legge 1253/1966

    Richiamata quale legge italiana di ratifica e di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per la necessità della procura alle liti ai fini della valida instaurazione del giudizio.

  • art. 24 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. quale fondamento della necessità di una procura validamente rilasciata.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Richiamato per il requisito della procura nell'atto introduttivo del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in assenza di una procura alle liti validamente rilasciata.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla validità della procura.

  • art. 83, comma 20-ter, d.l. 18/2020

    Invocato dal ricorrente per sostenere la validità della procura, ma ritenuto non idoneo a superare il difetto di legalizzazione e il difetto di potere di autenticazione del difensore all'estero.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 11/2025

    Richiamato a sostegno della conseguenza processuale dell'inammissibilità derivante dall'assenza di una procura alle liti validamente rilasciata.

Massime di principio

  • La procura alle liti sottoscritta all'estero deve essere sottoposta a legalizzazione o, quando previsto, ad apostille; in mancanza, non può ritenersi validamente rilasciata ai fini del giudizio amministrativo.
  • Il difensore non può autenticare mediante strumenti di videocomunicazione una procura sottoscritta all'estero quando sia privo del relativo potere di autenticazione al di fuori del territorio nazionale.
  • L'assenza di una procura alle liti validamente rilasciata costituisce una ragione ostativa alla pronuncia sul merito e comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., ove il vizio non sia tempestivamente regolarizzato nel termine assegnato dal giudice.
  • La concessione di un termine per la regolarizzazione della procura non esonera la parte dall'onere di depositare entro il termine prorogato una procura validamente legalizzata o munita di apostille; la mancata regolarizzazione consente la definizione del giudizio in rito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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