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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33817/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal distacco di alcune lastre in marmo dall'ultimo piano di un edificio condominiale, con caduta nel giardino comune, evento verificatosi l'8 maggio 2015. Il condominio chiedeva alla propria assicuratrice l'indennizzo previsto dalla garanzia base della polizza postuma decennale obbligatoria, richiamando l'art. 4 del d.lgs. 122/2005 e l'art. 1669 c.c., e sostenendo che il sinistro integrasse una rovina parziale o comunque un grave difetto costruttivo incidente su agibilità e stabilità dell'immobile. La compagnia opponeva che la polizza non operasse perché la clausola contrattuale escludeva l'estensione all'involucro. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata e la domanda respinta. Nel ricorso per cassazione il condominio ha dedotto quattro motivi, tutti incentrati sull'erronea interpretazione del contratto: violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso il significato complessivo della polizza e la sua funzione legale di garanzia minima; violazione dell'art. 1366 c.c. per mancata interpretazione secondo buona fede; violazione dell'art. 1370 c.c. per non avere applicato il criterio contro il predisponente alle clausole limitative del rischio; violazione dell'art. 1371 c.c. per non avere ricercato un equo contemperamento degli interessi e per aver attribuito al condominio la stipulazione della polizza anziché al costruttore. Il ricorrente ha inoltre contestato la ricostruzione fattuale della Corte d'appello, sostenendo che non si trattasse di meri difetti estetici ma di un evento rientrante nella garanzia minima obbligatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla compagnia sulla mancata allegazione della delibera condominiale, ritenendo che la delibera fosse intervenuta prima della notifica del ricorso e che la mancata allegazione si fosse risolta in una mera irregolarità successivamente sanata. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che tutti i motivi mirassero in sostanza a ottenere una diversa interpretazione del contratto di assicurazione rispetto a quella accolta dalla Corte d'appello. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione assente o radicalmente illogica. Ha osservato che la Corte territoriale aveva dato una lettura non implausibile del regolamento contrattuale, affermando che l'evento lesivo era fuori dalla sfera di protezione della garanzia base. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 122/2005

    richiamato come fonte della garanzia postuma decennale obbligatoria a tutela degli acquirenti di immobili di nuova costruzione, con copertura dei danni da rovina parziale e gravi difetti costruttivi

  • art. 1669 c.c.

    richiamato come parametro della responsabilità per gravi difetti costruttivi e come norma cui la polizza si riferiva

  • art. 1362 c.c.

    dedotto come canone interpretativo violato; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 1363 c.c.

    dedotto come canone ermeneutico non correttamente applicato secondo il ricorrente

  • art. 1364 c.c.

    dedotto come canone ermeneutico non correttamente applicato secondo il ricorrente

  • art. 1365 c.c.

    dedotto come canone ermeneutico non correttamente applicato secondo il ricorrente

  • art. 1366 c.c.

    invocato per sostenere l'interpretazione secondo buona fede del contratto

  • art. 1367 c.c.

    invocato per sostenere un'interpretazione che conservasse effettività alla garanzia base

  • art. 1368 c.c.

    dedotto come canone ermeneutico non correttamente applicato secondo il ricorrente

  • art. 1369 c.c.

    invocato per interpretare il contratto secondo la natura e l'oggetto della garanzia assicurativa

  • art. 1370 c.c.

    invocato per sostenere che le clausole che delimitano il rischio vadano interpretate contro il predisponente

  • art. 1371 c.c.

    invocato per sostenere un'interpretazione idonea a realizzare un equo contemperamento degli interessi

  • art. 1130 c.c.

    richiamato in relazione ai poteri dell'amministratore condominiale

  • art. 1131, comma 1, c.c.

    richiamato in relazione alla legittimazione dell'amministratore condominiale ad agire o resistere in giudizio

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dalla Corte in tema di sanatoria dei vizi di rappresentanza/legittimazione; nel caso concreto non è stato ritenuto ostativo il difetto dedotto

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato quanto al deposito documentale in cassazione, con riferimento al deposito successivo della delibera

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

  • Cass. n. 12525/2018

    richiamata sull'inammissibilità del ricorso dell'amministratore senza autorizzazione assembleare in controversie non rientranti nei poteri autonomi

  • Cass. n. 18509/2008

    richiamata sul principio che l'accertamento della volontà contrattuale è questione di fatto

  • Cass. n. 1646/2014

    richiamata sulla censurabilità in cassazione del vizio motivazionale

  • Cass. n. 26683/2006

    richiamata per il limite al riesame dell'interpretazione contrattuale in cassazione

  • Cass. n. 18375/2006

    richiamata per il limite al riesame dell'interpretazione contrattuale in cassazione

  • Cass. n. 1754/2006

    richiamata per il limite al riesame dell'interpretazione contrattuale in cassazione

  • Cass. n. 10466/2017

    richiamata per il principio per cui, tra più interpretazioni possibili, non è censurabile in cassazione la scelta di una di esse

  • Cass. n. 8909/2013

    richiamata per il medesimo principio sull'interpretazione contrattuale

  • Cass. n. 24539/2009

    richiamata per il medesimo principio sull'interpretazione contrattuale

  • Cass. n. 15604/2007

    richiamata per il medesimo principio sull'interpretazione contrattuale

  • Cass. n. 4178/2007

    richiamata per il medesimo principio sull'interpretazione contrattuale

  • Cass. n. 17248/2003

    richiamata per il medesimo principio sull'interpretazione contrattuale

  • Cass. n. 13054/2014

    richiamata sul vizio di motivazione rilevante in cassazione solo in caso di totale obliterazione di elementi decisivi o deficienza del percorso logico

  • Cass. Sez. U. n. 4315/2020

    richiamata per i presupposti processuali relativi al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto, compiuta attraverso i canoni legali degli artt. 1362 ss. c.c., è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del testo contrattuale.
  • Quando una clausola o l'intero regolamento negoziale siano plausibilmente interpretabili in più modi, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni alternative non è sindacabile in cassazione, salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione mancante o radicalmente illogica.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se il ragionamento del giudice di merito omette del tutto elementi decisivi o presenta una deficienza obiettiva del processo logico; non è sufficiente la mera difformità rispetto alla tesi della parte soccombente.
  • Le censure formalmente prospettate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del significato del contratto o della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • In tema di legittimazione processuale del condominio, la mancata allegazione della delibera assembleare autorizzativa può essere un profilo di regolarità documentale sanabile quando la delibera risulti comunque esistente, anteriore al ricorso e richiamata nella procura speciale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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