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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27483/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento resa dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 444 c.p.p., contestando la determinazione della pena ritenuta illegale. Denunciano violazione degli artt. 69 e 628 c.p. (commi quarto e quinto), sostenendo che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è stato errato e che, alla luce del prevalere delle attenuanti su alcune aggravanti, la pena concordata avrebbe dovuto essere quella relativa al reato monoaggravato (anni 6 e multa euro 2.000) e non quella applicata (anni 7 e multa euro 2.500). In sostanza, viene dedotta l'illegalità del calcolo della pena nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Floriani Loredana per espressa rinuncia dell'imputata. I ricorsi proposti da Belegrouh Ahmed e Chemaa Yassine sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che, sebbene possa sussistere un errore nel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, la pena convenuta (anni 7 e multa euro 2.500 per il reato più grave, capo B) non è "illegale" perché rientra nei limiti edittali previsti dalle norme (art. 23 e segg. cod. pen. e art. 628, comma terzo, cod. pen.), e pertanto eventuali violazioni dell'art. 69 c.p. determinerebbero al più una illegittimità non rilevante ai fini della declaratoria di illegittimità penale. Di conseguenza i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il procedimento in esame è stato celebrato ai sensi di questa norma.

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze; la Corte ricorda che errori nel giudizio di comparazione possono rendere la decisione meramente illegittima, ma non necessariamente illegale se la pena risultante resta nei limiti edittali.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma incriminatrice principale (rapina) con più aggravanti; la sentenza valuta quale sia il reato più grave e i relativi limiti edittali applicabili ratione temporis, nonché la preclusione prevista dal comma quinto nei confronti di una specifica aggravante.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta dai giudici di merito e ritenuta prevalente sulle aggravanti bilanciabili nel caso concreto.

  • art. 23 cod. pen.

    Fissa i limiti generali della pena principale (reclusione); la Corte verifica che la pena concordata rientri nei limiti previsti, requisito per escludere l'illegalità della pena.

  • art. 24 cod. pen.

    Fissa i limiti generali della pena accessoria (multa); la pena concordata rientra nei limiti edittali.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Indica motivi di impugnazione dei provvedimenti penali relativi ad accordi di pena; il vizio dedotto rientra astrattamente nel novero dei motivi deducibili in Cassazione, ma è stato comunque ritenuto infondato nel merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata dalla Corte nei confronti dei ricorrenti.

  • Sezioni Unite, sent. n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)

    "le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza privilegiata se non ricorresse alcuna di dette circostanze"

    Principio guida sul trattamento delle circostanze eterogenee e sul giudizio di comparazione: la Corte di cassazione richiama questa pronuncia per stabilire i confini tra illegittimità del procedimento di comparazione e illegittimità/illegalità della pena concreta. La pronuncia è stata usata per affermare che l'illegalità della pena sussiste solo se la pena concreta eccede i limiti edittali.

Massime di principio

  • In procedimenti di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), un errore nel giudizio di comparazione tra circostanze (art. 69 c.p.) può rendere la decisione meramente illegittima ma non automaticamente "illegale": la pena è illegale solo se eccede i limiti edittali previsti dalle norme incriminatrici o dai limiti generali del codice penale (artt. 23 e 24 c.p.).
  • Per far valere l'illegalità di una pena concordata è necessario dimostrare che la sanzione concreta supera il minimo o il massimo previsti per la fattispecie attenuata o per quella aggravata; contestazioni che riguardano soltanto i passaggi interni del calcolo della pena (es. errato bilanciamento delle circostanze) possono rilevare come vizio di legittimità, ma non determinano di per sé la declaratoria di illegalità se la pena resta dentro i limiti edittali.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Sacchettino) impone che, quando circostanze attenuanti concorrono con aggravanti eterogenee, si debba preliminarmente effettuare il giudizio di comparazione: se le attenuanti risultano equivalenti ad una aggravante non comparabile, la pena applicabile è quella che deriverebbe dal reato con circostanza privilegiata. Tuttavia, tale principio non incide sulla validità della pena già adeguata ai limiti edittali.
  • La rinuncia espressa da parte dell'imputato al ricorso rende il mezzo inammissibile; pertanto i difensori devono verificare l'effettiva volontà dell'assistito prima di proporre impugnazioni.
  • In caso di patteggiamento, chi impugna dovrebbe concentrare il motivo su superamento dei limiti edittali per ottenere un accoglimento per illegittimità penale; altrimenti il rimedio in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
  • Se si intende contestare il calcolo della pena per vizi del giudizio di comparazione, occorre documentare chiaramente come il giudizio avrebbe dovuto risultare e dimostrare che la pena concreta eccede i parametri legali o che vi sia stato un errore tale da incidere sui limiti previsti dalle norme.

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