Cassazione Penale, Sentenza n. 197/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/03/2021 con cui è stato rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale. La ricorrente lamentava violazione di legge (art. 47 Ord. pen.) e vizio di motivazione, contestando che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato elementi a suo favore: il riconoscimento in sede cognitiva delle circostanze attenuanti e dell'attenuante della minima importanza del contributo concorsuale; la disponibilità a svolgere l'attività lavorativa offerta dal Comune di Mazara del Vallo; la disponibilità a prestare assistenza ai genitori; l'esito favorevole della relazione UEPE; il comportamento ritenuto positivo nella Casa Circondariale
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato adeguatamente il rigetto, fondando la decisione su elementi del passato e su dati attuali: precedenti penali e carichi pendenti (2015-2017), sottoposizione ad avviso orale nel 2019 seguita da nuova denuncia, negative informazioni di polizia riguardanti la frequentazione di pregiudicati collegati alla criminalità organizzata, e la relazione comportamentale della Casa Circondariale che ha rilevato un'ancora incerta presa di coscienza del passato deviante e il mantenimento di rapporti col compagno coimputato. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto che non sussistessero sufficienti elementi positivi a garantire un giudizio prognostico favorevole. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Rilevanza della valutazione della personalità e della condotta successiva del condannato ai fini dell'affidamento in prova; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma è necessario che emerga l'avvio di un processo di autocritica e elementi positivi per un giudizio prognostico favorevole
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposizione della condanna alle spese e alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta incolpevole e irrituale
Massime di principio
- Nelle istanze per affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve bilanciare la gravità del reato con la condotta successiva del condannato: si valutano sia elementi negativi (pregressi reati, carichi pendenti, frequentazioni pericolose) sia quelli positivi (relazione UEPE, comportamento durante la detenzione, offerta di lavoro, legami familiari)
- Non è necessario dimostrare una completa ristrutturazione morale del richiedente; è sufficiente che emerga l'avvio di una presa di coscienza e segnali concreti di cambiamento per sostenere un giudizio prognostico positivo
- Le frequentazioni con soggetti pregiudicati e informazioni di polizia negative possono prevalere sugli elementi positivi, specie se la relazione comportamentale rileva incertezza nella presa di coscienza del passato deviante
- In sede di impugnazione contro il diniego dell'affidamento in prova il ricorrente deve prospettare vizi giuridici o argomentativi specifici; il semplice dissenso sulla valutazione di merito non è sufficiente e può comportare la dichiarazione di inammissibilità e l'addebito delle spese e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende
- Per aumentare le probabilità di accoglimento è utile documentare con prove concrete i cambiamenti: relazioni aggiornate dell'UEPE, offerte di lavoro formalizzate, attestazioni sul comportamento in carcere e la concreta interruzione di rapporti con contesti criminali
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