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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09552/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento IVA riferito all'anno d'imposta 2014, emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata ed estinta, ma notificato anche a uno dei soci in quanto tale e, secondo l'Ufficio, anche quale soggetto responsabile in proprio delle violazioni contestate e obbligato per i debiti della società. La commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che, dopo l'estinzione della società, la responsabilità dei soci fosse limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione e che l'Amministrazione non avesse provato la percezione di somme o attivi da parte del socio. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c., 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il socio non fosse legittimato a impugnare un avviso emesso nei confronti della società estinta, essendo invece legittimato solo il liquidatore o la società stessa nei limiti della fictio iuris dell'art. 28; 2) violazione delle medesime norme, lamentando che la CTR avesse annullato l'atto per mancanza di prova del riparto ai soci, senza considerare che l'avviso contestava anche al socio una responsabilità autonoma ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e la qualità di autore delle violazioni, profili che gli attribuivano legittimazione a resistere e a difendersi.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, ritenendolo tempestivo per effetto della sospensione di undici mesi dei termini prevista dalla legge n. 197 del 2022, e ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità per asserito riesame del merito. Nel merito, ha accolto solo il primo motivo nei limiti della doglianza relativa alla pretesa azionata nei confronti del socio quale successore ex art. 2495 c.c.: ha affermato che, essendo la società fiscalmente ancora esistente per effetto dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, la legittimazione ad agire spettava alla società per il tramite del liquidatore, non al socio, sicché il ricorso introduttivo era in parte qua inammissibile per difetto originario di legittimazione e la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio limitatamente a tale capo. Ha invece rigettato il secondo motivo, rilevando che l'avviso contestava anche al socio una responsabilità autonoma ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e la qualità di autore delle violazioni fiscali, con conseguente sussistenza della sua legittimazione a impugnare in tali limiti. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza di legittimazione ad agire del socio; la Corte ha distinto le diverse basi di legittimazione e ha escluso la legittimazione solo rispetto alla pretesa proposta come successore ex art. 2495 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base formale del primo motivo, dedotto come violazione processuale per difetto di legittimazione e nullità della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale del secondo motivo, dedotto come violazione di legge in tema di responsabilità del socio e legittimazione a impugnare

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"

    ha natura sostanziale, non retroattiva; opera solo per tributi e contributi in favore dell'Amministrazione finanziaria; mantiene per il periodo quinquennale i poteri del liquidatore e rende la società ancora legittimata processualmente, mentre i soci sono privi di legittimazione in tale ambito

  • art. 2495 c.c.

    la disciplina ordinaria dell'estinzione della società e della responsabilità dei soci è derogata dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 nei confronti del Fisco, ma resta rilevante per i limiti della successione dei soci quando la deroga non opera

  • art. 36, commi 3, 4 e 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    consente una responsabilità autonoma del socio per specifici presupposti (attribuzioni di denaro o beni sociali nei periodi indicati o assegnazione in liquidazione) e richiede un atto distinto; la notifica dell'avviso e la contestazione al socio sono legittime quando l'atto gli attribuisce anche tale responsabilità

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    la responsabilità ex art. 36 è distinta da quella successoria ex art. 2495 c.c., non è di tipo successorio e si aggiunge ad essa

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte afferma che la notifica dell'avviso al socio ai fini di far valere la responsabilità ex art. 36 non richiede il previo decorso del quinquennio di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per la cassazione senza rinvio della sentenza nella parte in cui il ricorso originario era improponibile per difetto originario di legittimazione

  • art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022

    "Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023"

    la sospensione si aggiunge al termine ordinario e opera per tutte le controversie definibili, a prescindere dalla presentazione della domanda di definizione; non si cumula con la sospensione feriale se i periodi coincidono

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    richiamato in via analogica per affermare il principio del non cumulo tra sospensione straordinaria delle liti definibili e sospensione feriale

  • art. 36, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nell'avviso come base per l'imputazione al socio della responsabilità per le violazioni contestate alla società

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per la notifica dell'atto al socio in qualità di soggetto responsabile

Massime di principio

  • Quando una società è stata cancellata dal registro delle imprese, l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 mantiene per cinque anni, nei rapporti tributari e contributivi, la capacità della società ai soli fini della validità ed efficacia degli atti impositivi e processuali, con conservazione dei poteri del liquidatore; in tale ambito i soci non sono legittimati a rappresentare la società.
  • La disciplina dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non estende la responsabilità patrimoniale dei soci oltre i limiti propri dell'art. 2495 c.c., ma incide sulla legittimazione processuale e sulla persistenza fiscale della società nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il socio di società estinta è privo di legittimazione ad impugnare l'atto se agisce solo quale successore della società ex art. 2495 c.c. nei casi in cui opera la fictio iuris dell'art. 28; la relativa questione è rilevabile d'ufficio e comporta, per la parte interessata, l'inammissibilità originaria del ricorso.
  • È invece legittimato a impugnare il socio quando l'avviso gli contesta una responsabilità autonoma e distinta, come quella prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973, oppure lo indica quale autore della violazione sanzionata, perché in tali ipotesi egli è destinatario diretto della pretesa e deve potersi difendere sul titolo specifico della responsabilità.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si aggiunge al termine ordinario, opera indipendentemente dalla presentazione della domanda di definizione e non si cumula con la sospensione feriale in caso di sovrapposizione dei periodi.
  • Ai fini della tutela del contraddittorio, l'atto impositivo nei confronti del socio deve consentirgli di comprendere con chiarezza se la pretesa gli sia rivolta come successore della società, come responsabile autonomo ex art. 36 d.P.R. 602/1973 o come autore della violazione, poiché ogni titolo richiede una distinta difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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