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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15272/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizi di motivazione, travisamento della prova ed errata qualificazione del "foglio unico di terapia" come documento certificativo ai sensi dell'art. 481 c.p., con la tesi che sarebbe mero promemoria interno di una struttura privata e quindi al più scrittura privata non più punibile; inoltre contestata la riferibilità all'imputato e la rilevanza esterna del documento; 2) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) e dell'imputabilità della natura certificativa, con dedotta correttezza delle modifiche come rimedio ad un errore materiale e richiamo a dichiarazioni delle infermiere e perizia autoptica; 3) difetto di riconoscimento dell'innocuità del falso (falso innocuo) e mancata considerazione che l'alterazione sarebbe stata priva di effetti rilevanti; 4) doglianze sul trattamento sanzionatorio, con richiesta della sola pena pecuniaria o, in subordine, conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981 e mancanza di adeguata motivazione sul diniego e sui criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi e confermato la qualificazione del "foglio unico di terapia" come documento a valenza certificativa e la sussistenza del reato di falso ideologico commesso dal medico, ritenendo infondate le doglianze sulla mancanza del dolo e sull'innocuità del falso. Tuttavia la Corte ha accolto l'ultimo motivo relativo al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al regime della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto (in particolare per riesaminare la richiesta di applicazione della sola pena pecuniaria o la conversione ai sensi della L. n. 689/1981), confermando nel resto la sentenza e lasciando definitive le spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 481 c.p.

    Il "foglio unico di terapia" può assumere natura certificativa ai fini dell'art. 481 c.p. quando il medico indica e dispone la terapia (dosaggi, orari, modalità) e attesta la sua eseguibilità, anche se recepisce prescrizioni di altro medico; la falsificazione è perseguibile se il documento ha capacità ingannatoria e rilevanza esterna

  • art. 61, n. 9, c.p.

    Circostanza aggravante originariamente contestata in primo grado ma esclusa dalla Corte d'appello; richiamata nel contesto delle statuizioni di merito

  • art. 133 c.p.

    Criteri obbligatori per la determinazione della pena e per valutare eventuali misure alternative: il giudice deve motivare specificamente, con riferimento alla personalità dell'imputato e all'entità dell'illecito, il rifiuto di pene sostitutive o conversioni

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Norma che consente la conversione della pena detentiva in pecuniaria; il rigetto della conversione richiede motivazione adeguata e il giudice non può limitarsi ad affermazioni generiche

  • principio giurisprudenziale del "falso innocuo"

    Il falso innocuo si configura quando l'alterazione è del tutto irrilevante per il significato dell'atto; la valutazione si basa sulla funzione documentale dell'atto e non sull'effettivo uso posteriore, e deve essere motivata rispetto alla funzione storica e certificativa del documento

Massime di principio

  • Un foglio di terapia redatto da un medico di struttura può essere qualificato come atto certificativo anche se trascrive prescrizioni di altro medico, quando il compilante dispone l'esecuzione e attesta la congruità della terapia per il personale esecutore
  • La rilevanza esterna non è necessaria in senso fattuale: è sufficiente che il documento abbia intrinsecamente capacità ingannatoria o sia destinato a informare terzi (es. sanitari ospedalieri) per integrare il reato di falso
  • La nozione di "falso innocuo" è interpretata restrittivamente: correzioni o modifiche che alterino la funzione storica/ricostruttiva della terapia possono comunque essere punite
  • La consapevolezza della natura certificativa del documento è considerata prevedibile alla luce della consolidata giurisprudenza; argomentazioni isolate (es. pareri locali) non prevalgono se contrastano con la giurisprudenza costante
  • Sul piano sanzionatorio, il rigetto di pene sostitutive o della conversione richiede motivazione specifica e applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla L. n. 689/1981; difetto di motivazione sul punto può determinare annullamento e rinvio

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