Cassazione Penale, Ordinanza n. 02877/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano a mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa per un tentativo di furto aggravato in concorso. Il ricorso articolava due censure: la prima denunciava vizio di motivazione sulla mancata concessione della causa estintiva del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.; la seconda lamentava vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che vi fossero stati atti riparatori e una proposta risarcitoria idonei a giustificare l'applicazione dei benefici richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero meramente ripetitivi di doglianze già disattese in modo corretto dalla Corte territoriale. Quanto all'art. 162-ter c.p., ha richiamato il principio secondo cui la valutazione di congruità delle condotte riparatorie segue il procedimento ex art. 469 c.p.p. ed è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione di pubblico ministero e imputato; nel caso concreto, l'opposizione del pubblico ministero era ostativa. Quanto all'art. 62, n. 6, c.p., ha ribadito che, se la persona offesa non accetta il risarcimento, l'attenuante può essere riconosciuta solo quando l'imputato abbia effettuato un'offerta reale ai sensi degli artt. 1209 ss. c.c., con messa a disposizione effettiva della somma; nella fattispecie, invece, vi era solo una lettera di scuse con offerta risarcitoria e un vaglia non accettato, senza prova autosufficiente della messa a disposizione della somma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato tra le norme integratrici del reato contestato, quale riferimento al tentativo
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
art. 624 c.p.
indica il reato base di furto
art. 625, nn. 4 e 5, c.p.
indica le aggravanti contestate per il furto
art. 162-ter c.p.
la causa estintiva per condotte riparatorie non è concedibile quando il pubblico ministero si oppone nel procedimento previsto dall'art. 469 c.p.p.
art. 62, n. 6, c.p.
l'attenuante del risarcimento richiede, se la persona offesa non accetta, una vera offerta reale con messa a disposizione della somma
art. 469 c.p.p.
procedura per la valutazione di congruità delle condotte riparatorie, condizionata alla mancata opposizione delle parti, pena nullità
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende
artt. 1209 ss. c.c.
richiamati per definire la forma dell'offerta reale necessaria ai fini dell'attenuante
Massime di principio
- La causa estintiva del reato per condotte riparatorie non può essere applicata quando il procedimento previsto per la relativa valutazione sia precluso dall'opposizione del pubblico ministero o dell'imputato, essendo tale contraddittorio presupposto essenziale della verifica di congruità.
- L'attenuante del risarcimento del danno, ove la persona offesa non abbia accettato l'offerta, richiede che l'imputato abbia effettuato un'offerta reale effettiva e documentata, con deposito della somma e sua concreta disponibilità per la persona offesa.
- Una semplice lettera di scuse con proposta risarcitoria, o l'invio di un vaglia non accettato, non equivale di per sé a offerta reale idonea a integrare l'attenuante del risarcimento.
- Nel ricorso per cassazione le doglianze che si limitino a riprodurre censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito sono inammissibili se non confrontano specificamente la motivazione impugnata.
- Ai fini del sindacato di legittimità sulla mancata concessione di benefici o attenuanti riparatorie, il ricorrente deve allegare in modo autosufficiente gli elementi documentali su cui fonda la censura.
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