Cassazione Penale, Ordinanza n. 20722/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che aveva respinto il suo reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce, il quale aveva ritenuto perdurante la sua pericolosità sociale e aveva prorogato la misura di sicurezza della libertà vigilata. Con l'unico motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., ha denunciato violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine ai presupposti della libertà vigilata. La Corte rileva però che il ricorso mira in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dai giudici di sorveglianza: i gravi e numerosi precedenti penali, le risultanze sulla permanenza di collegamenti criminali e sulle frequentazioni, nonché la mancata dimostrazione di una effettiva rottura dei rapporti con ambienti della criminalità organizzata e del narcotraffico. La decisione impugnata viene ritenuta logica e immune da fratture motivazionali, mentre il ricorso non si confronta davvero con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, e che il giudizio di pericolosità espresso dai giudici di sorveglianza fosse sorretto da motivazione adeguata: i precedenti del ricorrente, la persistenza di collegamenti con ambienti criminali e l'assenza di elementi dimostrativi di una rottura effettiva con tali ambienti giustificavano la proroga della libertà vigilata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La doglianza è stata formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte ha evidenziato che in realtà tendeva a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di sorveglianza.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La dedotta contraddittorietà della motivazione è stata ritenuta insussistente, poiché il provvedimento impugnato era fondato su un percorso logico coerente e completo.
art. 416-bis c.p.
Richiamato solo per descrivere i numerosi precedenti penali del ricorrente.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato solo per descrivere i numerosi precedenti penali del ricorrente in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- Il giudizio di pericolosità ai fini della proroga della libertà vigilata può fondarsi su precedenti penali gravi, collegamenti con ambienti criminali e frequentazioni significative, quando manchino dati concreti che dimostrino una effettiva cesura con tali contesti.
- La motivazione è immune da censura quando il giudice di sorveglianza abbia considerato tutti i profili dedotti dalla difesa e abbia espresso una valutazione logica sulla probabilità di reiterazione di reati.
- Il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate senza un effettivo confronto critico con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
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