Cassazione Penale, Sentenza n. 30612/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/04/2024 con cui il Tribunale di Matera aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., avanzata da Santagata in relazione a due sentenze irrevocabili: una per delitto ex art. 648, comma secondo (commesso a Tursi, marzo 2015; sentenza 11/06/2018, irrevocabile 20/12/2022) e l'altra per reati ex artt. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, 476 e 482 c.p. (commessi a Matera il 21/11/2017; sentenza 22/03/2022, irrevocabile 10/06/2022). Il ricorrente sosteneva che sussistesse un programma criminoso unitario e l'omogeneità dei titoli di reato, testimoniata dal medesimo modus operandi, e che pertanto fosse dovuto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando l'ordinanza del Tribunale di Matera. Ha ritenuto che mancassero i presupposti per la continuazione: le condotte erano eterogenee per tipologia, contesto e territorio (Tursi vs Matera), nonché caratterizzate da un ampio arco temporale (marzo 2015 - novembre 2017), tutte circostanze che indicano una propensione alla reiterazione delinquenziale incompatibile con il vincolo della continuazione. La Corte ha affermato che la continuazione richiede l'esistenza di un programma criminoso unitario, concepito originariamente nelle sue linee fondamentali, e non può essere desunta da semplici indici o congetture. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Applicato congiuntamente all'art. 671 c.p.p. per mitigare il trattamento sanzionatorio in caso di continuazione; la Corte ricorda che la continuazione opera solo se sussiste un programma criminoso unitario, non per mera reiterazione di condotte.
art. 671 cod. proc. pen.
La disciplina della continuazione richiede che le violazioni dedotte costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, con una progettazione originaria della serie di reati nelle loro caratteristiche essenziali; non è sufficiente la mera omogeneità apparente o il ripetersi di comportamenti.
art. 648, secondo comma, cod. pen.
Delitto oggetto di una delle sentenze presupposte; la sua presenza, unitamente ad altri reati di diversa natura commessi in diverso contesto e tempo, è stata ritenuta elemento di eterogeneità rispetto al presunto programma unitario.
artt. 476 e 482 cod. pen.
Reati ricompresi nella seconda sentenza irrevocabile; la loro tipologia, distinta rispetto al reato di cui all'art. 648, ha contribuito a escludere l'unicità del disegno criminoso invocata dal ricorrente.
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata tra i titoli di reato giudicati; la contestazione di reati amministrativi/penali diversi e commessi in luogo e tempo differente è stata valutata come indice di eterogeneità rilevante ai fini dell'esclusione della continuazione.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede l'esistenza di un programma criminoso unitario, concepito originariamente nelle sue linee fondamentali: non basta la semplice reiterazione di reati.
- Fattori che ostano al riconoscimento della continuazione: eterogeneità tipologica dei reati, compiuti in contesti oggettivi/soggettivi/territoriali diversi, e ampia distanza temporale tra le condotte.
- La reiterazione abituale o la propensione a delinquere vanno valutate con gli istituti di segno contrario alla continuazione (recidiva, abitualità, professionalità nel reato), non confondendole con il vantaggio derivante dalla continuazione.
- In sede esecutiva l'onere probatorio sul riconoscimento della continuazione grava sul richiedente: occorre documentare elementi concreti che dimostrino la progettualità unitaria (scopo comune, medesimo piano operativo, caratteristiche essenziali dei reati già concepite).
- Non è sufficiente evocare analogie nel modus operandi senza collegare chiaramente i reati a un disegno criminoso unico; giudici non possono fondare il riconoscimento su mere congetture o indici presuntivi.
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