Sentenza n. 5246/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e in merito all'istanza di subentro del nuovo rapporto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Caserta sulla conclusione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato e sull'istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta sulla richiesta di definizione del procedimento relativo al titolo di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, connesso al nulla osta rilasciato il 14 marzo 2024 nell'ambito dei flussi d'ingresso. Dopo l'ingresso in Italia, aveva sollecitato la fissazione dell'appuntamento per la procedura di primo ingresso e la sottoscrizione del modello 209. Poiché il datore di lavoro originario era divenuto indisponibile all'assunzione, aveva inoltre presentato un'istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro, successivamente integrata con l'indicazione di un rapporto di lavoro domestico e con la relativa denuncia INPS. Ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990, dell'obbligo di conclusione del procedimento, della disciplina del d.lgs. n. 286/1998 e dei principi di buon andamento, imparzialità ed effettività della tutela, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato di avere svolto attività istruttoria, di avere comunicato preavvisi di revoca e di avere respinto l'istanza di subentro; soprattutto, ha prodotto il provvedimento definitivo di revoca del nulla osta, adottato e notificato il 30 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il giudizio era stato proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'adozione di un provvedimento espresso. Nelle more, la Prefettura ha adottato il provvedimento definitivo di revoca del nulla osta, concludendo espressamente il procedimento oggetto del ricorso. Tale sopravvenienza ha eliminato l'inerzia e fatto venir meno l'interesse alla pronuncia sull'obbligo di provvedere, anche se il provvedimento sopravvenuto era sfavorevole al ricorrente. Il TAR ha precisato che l'eventuale illegittimità della revoca deve essere contestata con gli strumenti propri, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., e non può essere esaminata nel giudizio originariamente diretto contro il silenzio. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della controversia, la sopravvenienza del provvedimento conclusivo e la definizione in camera di consiglio. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; al difensore è stato liquidato il compenso di euro 800,00, oltre spese generali, CPA e IVA, a carico dello Stato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il giudizio avverso il silenzio e consentono di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; quando l'amministrazione adotta nelle more un provvedimento espresso, viene meno l'inerzia oggetto del giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Nel giudizio sul silenzio, l'adozione del provvedimento espresso conclusivo soddisfa la pretesa processuale alla definizione del procedimento e comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 5, c.p.a.
La legittimità del provvedimento espresso adottato nelle more del giudizio sul silenzio deve essere contestata con gli strumenti propri, senza estendere automaticamente il giudizio originario all'impugnazione dell'atto sopravvenuto.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Sono richiamati dal ricorrente a fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 42 d.l. n. 73/2022
È richiamato dall'Amministrazione in relazione al rilascio automatico del nulla osta e alla successiva attività istruttoria volta alla verifica di elementi ostativi e carenze documentali.
artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002
Consentono l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso al difensore, determinato dal giudice in euro 800,00 oltre accessori.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'adozione nelle more del processo di un provvedimento espresso che definisca il procedimento elimina l'inerzia e determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla pronuncia sull'obbligo di provvedere.
- Nel rito sul silenzio, la cessazione della materia del contendere opera anche quando il provvedimento sopravvenuto sia sfavorevole al ricorrente, purché esso concluda effettivamente il procedimento oggetto della domanda; la sua eventuale illegittimità deve essere fatta valere mediante autonoma impugnazione o gli strumenti processuali propri previsti dall'art. 117, comma 5, c.p.a.
- L'oggetto del giudizio avverso il silenzio è l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, non l'accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa quando il procedimento sia stato definito nelle more.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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