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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34547/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal mancato avviso, da parte dell'avvocato domiciliatario del dominus, circa l'esito negativo dell'insinuazione al passivo di un credito vantato dalla società di factoring nel fallimento di una società debitrice. La società ha sostenuto che, se informata in tempo, avrebbe potuto proporre opposizione allo stato passivo e ottenere l'ammissione del credito; ha quindi chiesto il risarcimento del danno pari alla quota di soddisfazione che avrebbe presumibilmente ricevuto in sede fallimentare, oltre alle spese di lite. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione del nesso causale e motivazione apparente, per non avere la Corte d'appello applicato correttamente il criterio prognostico sul possibile esito favorevole dell'opposizione allo stato passivo; 2) violazione delle norme sulla prova documentale, sostenendo che avrebbe potuto produrre nell'ipotetico giudizio di opposizione una quietanza idonea a provare il credito; 3) violazione delle norme sulla scrittura privata e sulla ricognizione di debito, assumendo che la quietanza dovesse valere come piena prova; 4) violazione delle norme processuali sulle preclusioni in appello e motivazione apparente, contestando l'inammissibilità o l'irrilevanza delle nuove produzioni documentali e l'asserita incongruenza tra allegazioni e documenti. L'avvocato resistente ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato verso le compagnie assicurative chiamate in garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo sul nesso causale, osservando che, pur non potendosi escludere in astratto il rilievo causale dell'omissione dell'avvocato, la Corte territoriale aveva escluso in radice che l'ipotetica opposizione allo stato passivo avrebbe potuto avere successo, poiché la documentazione prodotta in sede di insinuazione non consentiva di ritenere provato il credito. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura di motivazione apparente per difetto di autosufficienza e comunque l'ha ritenuta infondata. Ha respinto il secondo motivo, affermando che, nella valutazione prognostica dell'ipotetico giudizio non introdotto, il creditore danneggiato doveva provare tutte le allegazioni e i documenti che avrebbe potuto spendere in quella sede, restando vincolato alle preclusioni previste dalla legge fallimentare ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione non risultava adeguatamente indicata come già dedotta in appello, quindi appariva nuova in cassazione. Ha respinto anche il quarto motivo, evidenziando che il divieto di nuove prove in appello, nella disciplina applicabile, era assoluto salvo l'ipotesi di impossibilità non imputabile, e che comunque la motivazione della sentenza d'appello non era apparente. Conseguentemente è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'avvocato verso le assicurazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul nesso causale per sostenere la pretesa risarcitoria da inadempimento professionale e la necessità di collegare il danno alle conseguenze immediate e dirette della condotta omissiva.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di causalità e quantificazione del danno; la Corte ha però ritenuto decisivo il difetto di prova sul positivo esito dell'ipotetica opposizione.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente sul piano del nesso causale tra omissione professionale ed evento dannoso.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente sul piano del concorso di cause e dell'efficienza causale dell'omissione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il vizio di nullità della sentenza o motivazione apparente.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Usato dalla Corte per dichiarare inammissibile la censura di motivazione apparente per difetto di autosufficienza, in quanto non erano specificamente indicati gli atti e i documenti rilevanti.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla data certa e sulla spendibilità della documentazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo sul piano della prova del credito.

  • art. 45 L. Fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione opponibile nella procedura concorsuale e alla prova del credito.

  • art. 93, comma 7 L. Fall.

    La Corte lo ha valorizzato per affermare che i documenti non presentati con la domanda di insinuazione devono essere depositati nel termine previsto, a pena di decadenza.

  • art. 1988 c.c.

    Invocato per sostenere l'efficacia della ricognizione di debito; la Corte non ha accolto la censura perché la documentazione non era comunque idonea a provare compiutamente il credito.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato per attribuire alla scrittura privata non disconosciuta valore di piena prova della provenienza; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per novità della questione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ribadito che spettava alla parte attrice dimostrare il credito e quindi il danno da perdita di chance di soddisfazione.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato per contestare le preclusioni istruttorie; la Corte ha ritenuto applicabile il regime delle preclusioni e delle nuove prove in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha confermato l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali in appello, applicando il divieto di nuovi mezzi di prova nel testo vigente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato fondato sulla perdita di una possibilità processuale, il danneggiato deve provare non solo l'omissione del difensore, ma anche che, se la condotta dovuta fosse stata tenuta, il giudizio che non è stato introdotto avrebbe avuto un esito favorevole secondo un criterio prognostico concreto e non meramente ipotetico.
  • Se il pregiudizio dedotto consiste nella perdita dell'occasione di far valere un credito in sede concorsuale, la prova del danno richiede la dimostrazione della fondatezza del credito con la documentazione effettivamente spendibile secondo le preclusioni proprie della procedura, non potendo il giudizio causale essere costruito su elementi che non sarebbero stati comunque ammissibili o utilizzabili.
  • Nel valutare la responsabilità del professionista, il giudice di merito può escludere il nesso causale quando la documentazione disponibile non consenta di ritenere che l'azione omessa avrebbe potuto essere accolta; in tal caso l'omissione resta astrattamente rilevante, ma manca la prova del danno-conseguenza.
  • In cassazione, la censura di motivazione apparente o di violazione del principio di causalità deve essere autosufficiente: occorre indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e dimostrare dove la questione sia stata già devoluta nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di appello disciplinato dal testo dell'art. 345 c.p.c. successivo alla riforma del 2012, la produzione di nuovi mezzi di prova è preclusa in via generale, salvo la prova dell'impossibilità non imputabile di produrli in primo grado.
  • Nella verifica del danno da perdita di credito, una quietanza o una ricognizione di debito non sono automaticamente sufficienti se non consentono di individuare in modo chiaro l'oggetto dell'obbligazione e la concreta riferibilità del pagamento al credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiResponsabilità civileProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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