Cassazione Civile, Ordinanza n. 05822/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2010 relativo al valore di un'area edificabile. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello dell'ente impositore contro la decisione di primo grado favorevole alla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa all'annualità 2009, che secondo la ricorrente avrebbe già escluso la legittimità del metodo di stima adottato dall'ente; 2) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che il cd. "metodo della trasformazione" non sarebbe previsto dalla normativa sull'ICI; 3) violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che tale metodo determinerebbe una base imponibile diversa da quella legale; 4) ancora violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, per asserita carenza di motivazione sulla scelta del metodo di trasformazione; 5) violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 per omessa allegazione o riproduzione di atti richiamati nell'accertamento (regolamenti, stime OMI e simili); 6) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato gli elementi probatori sulla reale consistenza del valore di mercato dell'area. La Corte ha esaminato il ricorso e ha ritenuto infondati i motivi, escludendo sia l'efficacia preclusiva del giudicato esterno invocato, sia l'illegittimità in astratto del metodo di trasformazione, sia il vizio di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi, poiché le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e dei criteri estimativi adottati dal giudice tributario.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il precedente giudicato relativo all'annualità 2009 non impedisse una autonoma valutazione della fattispecie 2010, poiché la questione riguardava l'interpretazione di norme di diritto e non un capo di decisione coperto da giudicato in senso preclusivo. Ha poi affermato che, ai fini dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, la determinazione del valore venale delle aree edificabili deve avvenire tenendo conto dei parametri normativi tassativi, ma che il metodo analitico-ricostruttivo del valore di trasformazione può essere ricondotto a tali parametri e costituisce un criterio astrattamente legittimo, purché applicato correttamente ai dati fattuali. Ha escluso la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, rilevando che l'obbligo di allegazione non riguarda atti irrilevanti o norme/regolamenti già portati a conoscenza con le forme di legge. Infine, ha escluso il vizio motivazionale e l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che la censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non impedisce l'autonoma valutazione della controversia successiva quando il punto comune riguarda l'interpretazione di norme di diritto e non un capo decisorio coperto da giudicato in senso vincolante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per le censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di violazione delle norme tributarie invocate.
art. 5 del d.lgs. n. 504/1992
Per le aree edificabili la base imponibile va determinata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, considerando i parametri indicati dalla norma, ritenuti tassativi.
art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
La norma consente la valorizzazione dell'area tenendo conto di zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato; il metodo di trasformazione è ritenuto compatibile con tali criteri se ne rispetta la logica e i dati fattuali.
art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992
La censura è stata ritenuta infondata perché diretta a contestare la legittimità del criterio estimativo adottato, non un vizio giuridicamente rilevante ai fini del motivo come formulato.
art. 7 della L. n. 212/2000
L'obbligo di allegazione o riproduzione degli atti richiamati nell'avviso riguarda solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'atto impositivo; sono esclusi gli atti irrilevanti e quelli normativi secondari già conoscibili con le forme di pubblicazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato; non consente una rivalutazione del merito o delle prove da parte della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non si estende automaticamente all'interpretazione delle norme di diritto contenuta in una precedente decisione, salvo che sia formatosi un giudicato interno sul capo rilevante; ciò che rileva è la preclusione sul rapporto o sul capo deciso, non il precedente ragionamento giuridico in sé.
- In materia di ICI sulle aree edificabili, la base imponibile va determinata sul valore venale in comune commercio alla data di riferimento applicando i parametri legali previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, che hanno natura vincolante e tassativa.
- Il cd. metodo del valore di trasformazione è astrattamente compatibile con i criteri legali di stima del valore venale dell'area edificabile, purché la sua applicazione si fondi su dati oggettivi e attendibili e sia logicamente coerente con i parametri normativi.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati in un avviso di accertamento non opera per gli atti irrilevanti ai fini della motivazione né per gli atti normativi secondari già resi conoscibili attraverso le prescritte forme di pubblicità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in cassazione richiede la mancata considerazione di una circostanza storica decisiva, non già la mera difformità tra la valutazione del giudice di merito e quella auspicata dalla parte; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove.
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