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Sentenza

Sentenza n. 136/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-, emesso in data 29 novembre 2024, notificato il 17 dicembre 2024, con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, presentata dall’extracomunitario ricorrente presso la Questura di Lecce il 10 maggio 2024, contenente il contestuale avviso al medesimo cittadino straniero che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, con invito a lasciare il territorio nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile che aveva rigettato la domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 24, commi 7 e 8, e 5, comma 3-bis, lett. a), del d.lgs. 286/1998, sostenendo la possibilità di permanere e lavorare oltre il termine considerato dall'Amministrazione; violazione dell'art. 3 Cost., irragionevolezza, disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento; violazione degli artt. 3 e 6, lett. a), della l. 241/1990, per carenza di motivazione e di istruttoria, nonché per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il ricorrente ha inoltre prospettato la maturazione dei presupposti per la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non possa avere una durata complessiva superiore a nove mesi e che il nulla osta o visto per lavoro stagionale autorizzi l'attività lavorativa nel territorio nazionale fino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici. Decorso tale termine, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che disponga di un permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro stagionale. Nel caso concreto, il ricorrente era entrato in Italia il 13 agosto 2023 con visto di tipo D per lavoro stagionale, indicato nella motivazione come valido per 150 giorni; al momento dell'acquisizione dell'istanza, il 12 novembre 2024, il visto era scaduto e comunque erano decorsi i nove mesi dall'ingresso. La Questura era pertanto tenuta a rigettare la domanda, non residuando margini di discrezionalità. Il Collegio ha escluso che fosse stata provata la presentazione di una domanda di conversione o l'ottenimento della relativa quota nell'ambito del decreto Flussi; ha inoltre rilevato che la conversione è subordinata ai limiti delle quote previste dalla legge, secondo la disciplina applicabile. La censura relativa all'omesso preavviso di rigetto è stata respinta perché il provvedimento aveva contenuto vincolato, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. È stato confermato anche il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi, comprese le condizioni economico-sociali del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro ... la durata complessiva di nove mesi.

    La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può eccedere complessivamente nove mesi.

  • art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

    Il nulla osta autorizza il lavoro stagionale entro il limite massimo di nove mesi; al termine di tale periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo il possesso di un permesso per motivi diversi dal lavoro stagionale.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La conversione ... non può che avvenire nei limiti delle quote di cui all’art. 4 comma 3.

    La conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è subordinata, secondo la disciplina applicabile al caso, ai limiti delle quote previste dalla normativa sui flussi.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Individua il quadro delle quote entro cui può operare la conversione del permesso per lavoro stagionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità del provvedimento quando, per il suo contenuto vincolato, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio derivante dall'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità dell'atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 1, comma 1, lett. f), n. 6, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    La sentenza richiama la modifica della disciplina della conversione e le relative disposizioni transitorie, rilevando che la conversione resta comunque non dimostrata e non assistita da una quota ottenuta dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e il relativo nulla osta consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale entro il limite massimo complessivo di nove mesi; decorso tale periodo, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia titolare di un diverso permesso di soggiorno.
  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario richiede la prova della presentazione della relativa domanda e, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, del rispetto dei limiti delle quote previste dalla normativa sui flussi.
  • Quando il diniego del permesso di soggiorno è adottato in presenza di un requisito legale mancante e l'Amministrazione non dispone di margini di discrezionalità, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.
  • In presenza dell'assenza dei requisiti legali per il rilascio del permesso di soggiorno, il giudice amministrativo può confermare il diniego senza riconoscere rilievo a prospettate possibilità di conversione non comprovate dall'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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