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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2916/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello con censure multiple: mancata distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, eccezione che il vincolo associativo sarebbe stato solo familiare e che esisteva una regolare società civile; contestazione della qualificazione dell'attività come esercizio abusivo di mediazione creditizia (soprattutto sulla natura della lettera di credito "stand-by" e sulla terzietà del mediatore); deduzioni che l'elemento decettivo nelle truffe non sarebbe provato o sarebbe assente perché le vittime erano consapevoli/avevano fini illeciti; doglianze procedurali circa inutilizzabilità di dichiarazioni acquisite con rogatoria internazionale per violazione del diritto di difesa; censure sulla motivazione della dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche; richiesta di riesame della posizione personale di Zeno Domenico Antonio e di Dugaro Mario rispetto al ruolo attribuito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Zeno Nando Paolo, Zeno Domenico Antonio e Dugaro Mario. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso erano, in gran parte, riproposizioni non specificamente confrontate con le argomentazioni della sentenza di appello, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità. Nel merito, la Cassazione ha dato credito alla ricostruzione di merito: 1) ha confermato l'esistenza di un'organizzazione stabile con ruoli distinti riconducibile ad associazione per delinquere; 2) ha ritenuto la lettera di credito "stand-by", nello schema concretamente utilizzato, riconducibile a operazioni idonee alla concessione di credito e quindi alla mediazione creditizia soggetta ad iscrizione (art.128-sexies D.lgs. 385/93 e regolamenti attuativi); 3) ha respinto l'argomento secondo cui la truffa non sarebbe configurabile perché le vittime avevano fini illeciti, richiamando la consolidata giurisprudenza che la truffa tutela comunque il patrimonio e la libertà del consenso; 4) ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la testimonianza acquisita per rogatoria internazionale; 5) ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti. Infine, ha condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 1/09/1993 n.385 (Testo Unico Bancario), art.128-sexies

    art. 128-sexies D.lgs. 385/93

    La Corte ha interpretato l'art.128-sexies nel senso che il mediatore creditizio comprende chi mette in relazione banche/intermediari con potenziali clienti per la concessione di finanziamenti "sotto qualsiasi forma", ricomprendendo quindi anche operazioni che comportino il rilascio di garanzie o impegni di firma come le lettere di credito "stand-by" quando tali strumenti sono funzionali ad ottenere linee di credito in Italia.

  • Decreti Ministeriali attuativi (DM 29/2009 e DM 53/2015)

    art. 3 DM 29/2009; art. 2 DM 53/2015

    I regolamenti definiscono l'attività di concessione di finanziamenti includendo il rilascio di garanzie e impegni di firma; la Corte li usa per sostenere che la lettera di credito stand-by rientra nella fattispecie soggetta a requisito di iscrizione.

  • codice penale, artt. 110, 640, 61 n.7

    artt. 110, 640 e 61 n.7 cod.pen.

    Norme che definiscono il concorso di persone, il reato di truffa e l'applicazione di circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi soggettivi e oggettivi della truffa nei comportamenti contestati.

  • codice penale, art. 6

    Richiama il principio di territorialità: la Corte ha ritenuto che il reato fosse consumato in Italia al momento del conferimento dell'incarico alla Zeno Group, escludendo la necessità della condizione di procedibilità per attività svolta in parte all'estero.

  • legge 224/1984 (trattato di mutua assistenza Italia-USA), art.14

    Stabilisce modalità della rogatoria internazionale; la Corte ha interpretato tale norma nel senso che la presenza dell'imputato e del difensore alla audizione all'estero non è necessaria per la validità della prova, ma è una facoltà che deve essere richiesta, e pertanto la testimonianza via rogatoria è stata considerata utilizzabile.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che la parte privata che propone ricorso cassazionale respinto sia condannata al pagamento delle spese; la Corte ha disposto tale condanna a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve confrontarsi espressamente e punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure non specificate comporta inammissibilità per difetto di specificità.
  • La qualificazione di "associazione per delinquere" si fonda sulla esistenza di un'organizzazione stabile, ruoli definiti e un programma criminoso duraturo; la mera esistenza di una società formalmente costituita non esclude automaticamente la sussistenza di un vincolo associativo criminoso se la struttura è utilizzata per fini illeciti.
  • La lettera di credito "stand-by", quando inserita in uno schema idoneo ad ottenere linee di credito nel mercato interno, può essere considerata rilevante ai fini della mediazione creditizia e rientrare nelle attività riservate agli iscritti nell'albo; pertanto chi opera nella creazione o intermediazione di tali schemi può necessitare della prevista iscrizione.
  • La truffa è configurabile anche se la vittima agisce per fini illeciti: l'elemento da tutelare è il patrimonio e la libertà del consenso, non l'eventuale illegalità degli scopi perseguite dalla vittima.
  • Le questioni relative alla valutazione della prova, al dolo concreto, al ruolo personale degli imputati e alla congruità della pena sono tipicamente valutazioni di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate dai giudici di merito.
  • Le dichiarazioni rese tramite rogatoria internazionale sono utilizzabili se la procedura è conforme ai trattati e alle norme nazionali; la presenza dell'imputato e del difensore all'estero non è sempre necessaria per la validità dell'atto, salvo che non risulti una specifica richiesta di partecipazione.

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