Sentenza n. 262/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 609/2021 del 16 settembre 2021, con cui la Provincia di Como ha vietato lo svolgimento della campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi tramite l'utilizzo di impianti mobili, in comune di Merone, via Volta 1 e conseguente archiviato la comunicazione prevista dall'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 10098 del 7 agosto 2009; - di ogni altro atto antecedente o comunque connesso, con particolare riferimento, per quanto di ragione, alla nota del 24 agosto 2021 contenente il preavviso di diniego e archiviazione ex art. 10-bis L. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la parte ricorrente, in prossimità dell'udienza, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame. L'esame del merito è stato quindi precluso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta congiunta.
Atto impugnato: provvedimento della Provincia di Como che vietava lo svolgimento di una campagna di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianti mobili e disponeva l'archiviazione della comunicazione ex art. 208, comma 15, d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento provinciale del 16 settembre 2021, nonché gli atti connessi, incluso il preavviso di diniego e archiviazione adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti, poiché il giudice non ha esaminato il merito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 208, comma 15, d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione relativa alla campagna di recupero di rifiuti mediante impianti mobili.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di diniego e archiviazione adottato dalla Provincia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, prima della decisione, il ricorrente manifesta una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente preclusione dell'esame del merito.
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