Sentenza n. 12276/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 2087 c.c., per la condanna al risarcimento in favore di parte ricorrenti di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, come quantificati nella misura di €. 519.142,50 ed in €. 100.000,00 per ciascun familiare o in quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (militare danneggiato)
Prevale il privato
La controversia
Il militare e i suoi familiari hanno proposto, dopo la riassunzione conseguente alla declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, una domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'esplosione di una bomba a mano durante un'esercitazione, che aveva causato al militare l'amputazione del braccio destro. Nei confronti del Ministero della Difesa è stata dedotta la responsabilità contrattuale derivante dall'art. 2087 c.c., per omessa adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica del dipendente. Erano state inoltre proposte domande, devolute dalla Corte di cassazione al giudice ordinario, nei confronti dei militari responsabili dell'esercitazione e dai familiari iure proprio per danno non patrimoniale riflesso. La controversia amministrativa è quindi rimasta limitata alla domanda del militare contro il Ministero. L'Amministrazione ha eccepito la prescrizione, il concorso colposo del danneggiato e la compensatio lucri cum damno. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, comprendente la perdita di progressione di carriera e le spese mediche, nonché del danno non patrimoniale, da invalidità permanente e temporanea e da sofferenza soggettiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda nei confronti del Ministero della Difesa. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, applicando il termine decennale proprio della responsabilità contrattuale e rilevando che la prescrizione era stata interrotta dalla precedente instaurazione del giudizio civile. Ha affermato che l'art. 2087 c.c. integra il rapporto di lavoro imponendo al datore obblighi positivi di sicurezza, anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, secondo le misure richieste dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica. Il militare aveva dimostrato l'evento lesivo, la nocività dell'attività e il nesso causale, anche mediante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo e di ulteriori prestazioni previdenziali. Il Ministero non aveva provato l'adozione di tutte le cautele necessarie né l'esistenza di un fattore causale estraneo al servizio. Il giudice ha escluso che la mera imprudenza del lavoratore potesse escludere la responsabilità datoriale, soprattutto perché dagli atti penali risultava che non era stata osservata la procedura di sicurezza prevista per la distruzione degli ordigni inesplosi. Il danno da mancata progressione di carriera è stato respinto per genericità e difetto di prova; sono state invece riconosciute le spese mediche documentate per euro 9.259,99, ove non già corrisposte. Per il danno non patrimoniale, sulla base della verificazione medico-legale e delle Tabelle milanesi aggiornate al 2024, il TAR ha riconosciuto euro 521.849,00, comprendenti invalidità permanente del 50%, invalidità temporanea e sofferenza soggettiva, con personalizzazione del 20%. Sono state riconosciute rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in motivazione. Dal risarcimento devono essere detratte le somme percepite a titolo di equo indennizzo e speciale elargizione, mentre restano cumulabili gli assegni vitalizi aventi diverso titolo e finalità. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00, e alle spese di verificazione, liquidate in euro 400,00 oltre IVA.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
La disposizione ha funzione di chiusura del sistema prevenzionistico e impone al datore di lavoro obblighi positivi di protezione, da adeguare continuamente all'esperienza e alla tecnica, anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche.
art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il lavoratore deve provare obbligazione, inadempimento, danno e nesso causale; il datore deve provare l'assenza di colpa e l'adozione di tutte le cautele necessarie.
art. 1374 c.c.
L'obbligo di sicurezza dell'art. 2087 c.c. integra il contenuto del rapporto obbligatorio di lavoro.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata esaminata dal giudice amministrativo nei limiti della responsabilità del Ministero verso il militare per danni derivanti dall'attività di servizio.
art. 2943 c.c.
La proposizione del precedente giudizio civile ha interrotto la prescrizione della pretesa risarcitoria.
art. 1227, comma 2, c.c.
Il concorso colposo del danneggiato rileva sul piano della riduzione del danno risarcibile e non coincide con la prova del nesso causale né esclude automaticamente la responsabilità datoriale.
art. 2697 c.c.
La documentazione delle spese mediche e la mancata contestazione specifica dell'Amministrazione hanno consentito il riconoscimento della relativa posta risarcitoria.
art. 115, comma 1, c.p.c.
La mancata contestazione specifica delle spese mediche documentate è stata valorizzata ai fini della loro liquidazione.
art. 59, comma 3, l. 69/2009
Ha consentito la rimessione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno circoscritto la giurisdizione amministrativa alla domanda contro il Ministero fondata sull'art. 2087 c.c.
Massime di principio
- La responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro per lesioni subite da un militare nello svolgimento del servizio ha natura contrattuale e trova fondamento nell'art. 2087 c.c., che integra il rapporto di lavoro imponendo obblighi positivi di sicurezza anche oltre le specifiche prescrizioni antinfortunistiche.
- L'art. 2087 c.c. impone l'adeguamento continuo delle misure di prevenzione alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica; il datore di lavoro deve prevenire anche rischi ipotetici e non completamente noti, senza poter opporre mere considerazioni economiche.
- In una controversia risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare l'esistenza del rapporto, il danno, la nocività dell'ambiente o dell'attività lavorativa e il nesso causale, mentre incombe sul datore la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie e dell'eventuale estraneità del danno al servizio.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ove utilizzabile ai fini del giudizio, può determinare l'inversione dell'onere della prova in ordine alle cautele di sicurezza, gravando sull'amministrazione la dimostrazione dell'assenza di violazioni dell'obbligo di protezione.
- La mera imprudenza, imperizia o negligenza del lavoratore non esclude di per sé la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; tra le misure protettive rientrano anche quelle necessarie a prevenire i rischi derivanti dalla condotta colposa del dipendente.
- Nella liquidazione del danno derivante da un'unica condotta lesiva, le somme corrisposte con finalità compensativa per il medesimo pregiudizio, quali equo indennizzo e speciale elargizione, devono essere detratte dal risarcimento; prestazioni aventi diverso titolo e finalità, come gli assegni vitalizi, restano cumulabili.
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