Cassazione Penale, Sentenza n. 3593/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la domanda di liberazione anticipata per il periodo 27/02/2005-26/02/2006. Il ricorrente ha contestato che la contestazione per associazione mafiosa sarebbe riferibile a fatti del 2004 (titolo cautelare che ne attestava l'arresto in Spagna) e ha sostenuto che la qualificazione di "condotta perdurante" nella sentenza di merito non è di per sé sufficiente a dimostrare la permanenza della partecipazione associativa oltre la data contestata; ha quindi chiesto che si verificassero le concrete date indicate nella motivazione della sentenza di condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva l'esistenza di una condanna irrevocabile per associazione mafiosa, con indicazione di condotta "perdurante" a partire da data successiva alla scarcerazione, quale prova del fallimento del percorso rieducativo e della non meritevolezza del beneficio. Il Collegio ha affermato che, ai fini della liberazione anticipata, rileva l'inizio della condotta illecita e che una violazione dell'obbligo rieducativo può influire negativamente anche sui semestri precedenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis, comma 2, cod. pen.
Il reato di associazione di tipo mafioso, una volta accertata la partecipazione anche in modo perdurante, esclude la meritevolezza del beneficio della liberazione anticipata per i periodi precedentemente valutati positivamente
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
art. 41-bis, comma 2, O.P.
Il regime differenziato è il contesto detentivo rilevante per valutare il comportamento rieducativo; la riconducibilità di condotte ostative al periodo di detenzione incide sulla valutazione del beneficio
art. 74 DPR n. 309/1990
art. 74 DPR n. 309 del 1990
La sentenza menziona anche una condanna per delitto previsto da questa norma (sostanze stupefacenti) come elemento ulteriore che conferma la persistenza di condotte illecite nel periodo rilevante
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna per spese processuali e il pagamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata per la condanna pecuniaria di Euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di esclusione di esimenti o attenuanti che giustifichino l'assenza di responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet)
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522
Principio secondo cui, nella valutazione frazionata per semestri ai fini della liberazione anticipata, una trasgressione può influire negativamente anche sui semestri antecedenti o successivi se manifesta il rifiuto della risocializzazione
Massime di principio
- La presenza di una condanna irrevocabile per reati gravi (es. associazione mafiosa) che attesti una condotta "perdurante" può far perdere la meritevolezza per la liberazione anticipata, anche per semestri anteriori al momento in cui tale condotta è stata definitivamente accertata
- Per la valutazione della liberazione anticipata conta in modo rilevante l'inizio della condotta illecita: non basta l'esistenza di un titolo cautelare con date diverse se la sentenza definitiva indica una partecipazione successiva che dimostra la mancata adesione al percorso rieducativo
- Il giudice di sorveglianza deve prendere in considerazione le decisioni definitive (sentenze irrevocabili) piuttosto che provvedimenti cautelari non decisivi; le informazioni non documentate o non allegate dal ricorrente hanno minore valore probatorio
- Una trasgressione significativa al dovere rieducativo può compromettere il riconoscimento del beneficio anche retroattivamente su semestri precedenti, quando dimostri il rifiuto della risocializzazione
- Il ricorrente ha l'onere di allegare elementi documentali autosufficienti per sostenere censure sulla valutazione temporale delle condotte; ricorsi privi di documentazione possono essere ritenuti inammissibili
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