Sentenza n. 1263/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, quale giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all’erogazione di buoni elettronici per complessivi € 2.500,00, oltre accessori e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 967/2024 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. La pronuncia aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’emissione di buoni elettronici per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito. Il ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità di notificazione. In assenza di prova dell’adempimento o di fatti estintivi del credito, ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi € 2.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali o rivalutazione secondo l’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nonché di corrispondere al procuratore antistatario € 1.000,00 oltre accessori per le spese liquidate nella sentenza del giudice del lavoro. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, incaricato di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle somme, compresa l’eventuale penalità maturata. Il TAR ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo insussistente un effetto manifestamente iniquo poiché l’inadempimento era ingiustificato, l’attività richiesta non presentava particolare complessità e non erano state indicate ragioni ostative. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre i sessanta giorni assegnati per l’adempimento, termine oltre il quale opera il commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 550,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, anche rispetto a decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali e limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale disposizione che ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., estendendo l’applicabilità della penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti dalla data in cui sorgeva il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 107 l. n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato nella sentenza posta in esecuzione quale base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esistenza di una sentenza passata in giudicato contenente una condanna dell’amministrazione e la mancata prova dell’adempimento sono sufficienti a giustificare l’ordine giudiziale di esecuzione, quando siano state rispettate le formalità di notificazione previste dalla legge.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo e i poteri necessari per compiere direttamente gli adempimenti dovuti.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, purché il suo impiego non determini un effetto manifestamente iniquo e l’inadempimento sia ingiustificato o non adeguatamente motivato dall’amministrazione.
- La penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e può essere limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo quando, decorso tale termine, sia previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
- La costituzione meramente formale dell’amministrazione, priva della prova dell’adempimento o dell’allegazione di fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato, non impedisce l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
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