Cassazione Civile, Ordinanza n. 32058/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni per ritardato pagamento di accise su prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015. La società aveva contestato davanti al giudice tributario la mancata notifica dell'atto sanzionatorio, il difetto di motivazione, l'omessa instaurazione del contraddittorio, l'assenza di colpevolezza e l'esistenza della forza maggiore. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della società, annullando l'atto per riconosciuta forza maggiore. L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre la società ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale con sette motivi. Prima della decisione, la società ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, relativa anche al carico corrispondente al provvedimento sanzionatorio impugnato, assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio pendente.
La decisione
La Corte ha preso atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata della controversia da parte della società e ha accolto l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, una volta richiesta nei termini e accolta, comporta il perfezionamento della procedura e giustifica la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
art. 1, d.l. n. 148 del 2017
commi 4 ss.; comma 5; comma 7
Le disposizioni hanno integrato e disciplinato i termini e gli effetti della cd. rottamazione cartelle bis; il rispetto dei termini e l'accoglimento dell'istanza determinano il perfezionamento della definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa di estinzione del giudizio sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata dei carichi e la procedura si perfeziona, il giudizio pendente relativo al medesimo carico deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione agevolata, se intervenuta dopo la proposizione del ricorso, esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- Nel giudizio tributario estinto per causa sopravvenuta, le spese restano disciplinate dalla regola speciale dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ponendosi a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
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