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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25738/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato tra una società e una terza impresa pubblicitaria, avente ad oggetto l'acquisto in esclusiva di spazi televisivi su un'emittente. La controparte finanziaria sosteneva di avere acquistato un credito futuro derivante dalle prestazioni che l'impresa pubblicitaria avrebbe dovuto eseguire nel trimestre marzo-maggio 2015; la società debitrice aveva autorizzato la cessione precisando che le prestazioni erano ancora da eseguire. Successivamente, la società debitrice contestava che il credito fosse effettivamente sorto, deducendo l'inadempimento dell'impresa pubblicitaria dal marzo 2015, il successivo fallimento di quest'ultima e l'esistenza, al contrario, di un proprio controcredito per penali contrattuali. In primo e secondo grado era stata rigettata la domanda di accertamento negativo del credito ed era stata accolta la domanda riconvenzionale della finanziaria per le prestazioni effettivamente erogate, ritenendosi sussistente la cessione del credito futuro. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 16-bis d.l. 179/2012, sostenendo che la lettera del 19.6.2015, valorizzata come riconoscimento di debito, fosse stata prodotta solo in cartaceo nel fascicolo di cortesia del primo grado e solo telematicamente in appello; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., in combinato con gli artt. 2729 e 2721 c.c., perché la controparte non avrebbe provato la conclusione della cessione del credito con l'impresa pubblicitaria e la Corte avrebbe fondato la decisione su presunzioni non consentite; 3) violazione degli artt. 1260 e 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere probatorio nella determinazione del rapporto dare/avere e nell'accertamento dell'inadempimento dell'impresa pubblicitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta irregolarità del deposito cartaceo non era stata scrutinata come vizio decisivo della difesa e, comunque, la questione non era autosufficiente e non era decisiva, poiché il documento era stato comunque oggetto di contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva valorizzato come decisiva la circostanza che la stessa appellante avesse ricevuto la comunicazione della cessione del credito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione, che aveva considerato anche una transazione intervenuta il 26.5.2016, superando così la fattura successiva e il relativo assetto dare/avere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.l. 179/2012

    Il deposito telematico è la forma ordinaria ed esclusiva a regime, ma il giudice può ordinare il deposito cartaceo di singoli atti per specifiche esigenze; la violazione della forma processuale rileva solo se incide sul diritto di difesa e non quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità processuale è esclusa quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo e non sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per nullità processuale è inammissibile se non collega la dedotta irregolarità a un effettivo pregiudizio difensivo o alla decisività della censura.

  • art. 2697 c.c.

    La censura per violazione dell'onere della prova deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi; non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    La critica alla prova presuntiva è inammissibile se non è chiaramente indicata la violazione denunciata e se si mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla parte per escludere l'uso di presunzioni in relazione all'oggetto e al valore del credito, ma la censura è stata ritenuta non specificamente argomentata.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato con riferimento alla cessione del credito; la doglianza è stata respinta perché non si confrontava con l'accertamento di fatto della comunicazione di cessione ricevuta dalla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali per l'inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che la parte aveva interloquito sul documento e non aveva specificamente dedotto, nei successivi snodi processuali, la violazione della modalità di deposito.

  • art. 186 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente nel passaggio relativo alla formazione del contraddittorio sul documento.

Massime di principio

  • La denuncia di un vizio processuale è inammissibile se si limita a lamentare l'irregolarità formale senza allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito.
  • In presenza di una violazione delle regole sul deposito degli atti, la nullità è esclusa quando il documento abbia comunque raggiunto lo scopo e sia stato oggetto di contraddittorio tra le parti.
  • Il motivo di ricorso per violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non quando la doglianza mira, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dai giudici di merito.
  • La censura sulla prova presuntiva deve indicare in modo puntuale quale regola sia stata violata e non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle emergenze istruttorie in sede di legittimità.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se omette di attaccarne una decisiva, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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