Cassazione Penale, Sentenza n. 42845/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in rito abbreviato e in seguito a rinvio della Corte di cassazione, aveva confermato la loro responsabilità per corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326). Le doglianze principali erano: inutilizzabilità delle intercettazioni (anche per l'impiego del c.d. "Trojan"), violazione dei limiti di acquisizione di cui all'art. 266 cod. proc. pen. e del divieto di utilizzazione di atti intercettati per procedimenti diversi (art. 270), errata applicazione della nozione di connessione teleologica tra procedimenti (art. 12 cod. proc. pen.), travisamento delle conversazioni intercettate e delle testimonianze a discarico, acquisizione illegittima di atti su istanza del Procuratore generale, errata determinazione della pena (aumento per continuazione) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Cardile contestava inoltre la mancata eliminazione di una qualificazione più grave (art. 326, comma 3) rispetto a quella già riqualificata in appello (art. 326, comma 1) e la conseguente determinazione della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato nella quasi totalità i ricorsi, ritenendoli generici o infondati, confermando la valutazione di merito sulla utilizzabilità e interpretazione delle intercettazioni (la valutazione del contenuto è questione di fatto in recesso al giudice di merito) e la sussistenza degli elementi indiziari. Tuttavia il ricorso di Cardile è stato accolto parzialmente sul profilo sanzionatorio relativo al capo 3: la Corte ha annullato senza rinvio il segmento di pena in continuazione riferibile alla riqualificazione del reato come art. 326, comma 1 (pari a 20 giorni di reclusione già computati con riduzione per il rito), con effetto estensivo anche per Zangaro. Per effetto di ciò la pena di Zangaro è stata rideterminata in anni quattro e mesi quattro di reclusione (anziché quattro anni e mesi sei). Per il resto le condanne e le statuizioni di merito sono state confermate; il ricorso di Zangaro è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifestamente infondato sui punti rimasti.
Norme richiamate
art. 319-ter cod. pen.
Norma sulla corruzione in atti giudiziari; la Corte conferma la condanna per il reato più grave sulla base delle intercettazioni ritenute interpretabili come prova di un patto corruttivo
art. 326 cod. pen.
Comma 3 (indebita utilizzazione di segreti d'ufficio) e comma 1 (rivelazione di segreti d'ufficio): la sentenza di merito aveva riqualificato il fatto al comma 1; la Cassazione ha disposto l'eliminazione del segmento di pena relativo alla continuazione per la fattispecie meno grave (comma 1), confermando la riqualificazione come rilevante ai fini sanzionatori
art. 12 cod. proc. pen.
Disciplina della connessione tra reati: la Corte ha ritenuto sussistente la connessione teleologica e la medesimezza del disegno criminoso tra le indagini che autorizzarono le intercettazioni e il procedimento attuale, giustificando l'utilizzabilità delle captazioni
art. 266 cod. proc. pen.
Limiti di acquisizione delle intercettazioni: la Corte ha valutato che le intercettazioni rientravano nei limiti di ammissibilità ove i reati sono connessi e l'autorizzazione è riferita a un procedimento unitario
art. 270 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale divieto non opera quando i reati si rivelino connessi ai sensi dell'art. 12 e rientrino nei limiti dell'art. 266
art. 431, art. 438 comma 6-bis, art. 442 cod. proc. pen.
Norme sul rito abbreviato e sugli atti da usare nel giudizio abbreviato: la Corte ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato incide sulla formazione del fascicolo per il dibattimento e sul regime di utilizzazione degli atti, ostando alla tesi di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni nel caso di acquisizione come corpo del reato
art. 11 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza funzionale dei magistrati: richiamata per spiegare la formalità di scissione dei procedimenti ma la sostanziale unità del contesto investigativo
art. 133 cod. pen.
Criteri per le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto motivata la negazione delle attenuanti in base alla gravità dei fatti e al ruolo dei convenuti
Giurisprudenza SS.UU. n. 51/2019 (Cavallo)
Principio interpretato dalla Cassazione secondo cui il divieto di utilizzazione delle intercettazioni non opera se i reati risultano connessi e rientrano nei limiti di ammissibilità, principio richiamato e applicato nel caso concreto
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate anche per fatti ad esso connessi ex art. 12 cod. proc. pen., purché l'uso rientri nei limiti normativi (art. 266) e la connessione sia adeguatamente motivata
- In sede di cassazione, il motivo che deduce inutilizzabilità di intercettazioni deve indicare specificamente le conversazioni o atti ritenuti viziati e spiegare la loro incidenza sulla "prova di resistenza"; i motivi generici sono inammissibili
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e l'interpretazione di espressioni colloquiali è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di macroscopico travisamento delle prove
- La scelta del rito abbreviato incide sulla formazione del fascicolo e sull'utilizzabilità di atti: alcune censure procedurali possono essere neutralizzate dalla scelta dell'imputato di definire con rito abbreviato
- La riqualificazione giuridica di una fattispecie in grado di appello ha effetti sulla determinazione della pena in continuazione: la Corte di legittimità può correggere la statuizione sanzionatoria eliminando segmenti di pena non coerenti con la riqualificazione
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorre che il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dei parametri presi in considerazione; la mera doglianza senza specificità difficilmente prevale
- L'acquisizione di atti su richiesta della pubblica accusa deve essere specificamente contestata in modo dettagliato per ottenere successo in cassazione; l'eccezione generica di illegittimità è destinata a fallire
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