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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42845/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in rito abbreviato e in seguito a rinvio della Corte di cassazione, aveva confermato la loro responsabilità per corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326). Le doglianze principali erano: inutilizzabilità delle intercettazioni (anche per l'impiego del c.d. "Trojan"), violazione dei limiti di acquisizione di cui all'art. 266 cod. proc. pen. e del divieto di utilizzazione di atti intercettati per procedimenti diversi (art. 270), errata applicazione della nozione di connessione teleologica tra procedimenti (art. 12 cod. proc. pen.), travisamento delle conversazioni intercettate e delle testimonianze a discarico, acquisizione illegittima di atti su istanza del Procuratore generale, errata determinazione della pena (aumento per continuazione) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Cardile contestava inoltre la mancata eliminazione di una qualificazione più grave (art. 326, comma 3) rispetto a quella già riqualificata in appello (art. 326, comma 1) e la conseguente determinazione della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato nella quasi totalità i ricorsi, ritenendoli generici o infondati, confermando la valutazione di merito sulla utilizzabilità e interpretazione delle intercettazioni (la valutazione del contenuto è questione di fatto in recesso al giudice di merito) e la sussistenza degli elementi indiziari. Tuttavia il ricorso di Cardile è stato accolto parzialmente sul profilo sanzionatorio relativo al capo 3: la Corte ha annullato senza rinvio il segmento di pena in continuazione riferibile alla riqualificazione del reato come art. 326, comma 1 (pari a 20 giorni di reclusione già computati con riduzione per il rito), con effetto estensivo anche per Zangaro. Per effetto di ciò la pena di Zangaro è stata rideterminata in anni quattro e mesi quattro di reclusione (anziché quattro anni e mesi sei). Per il resto le condanne e le statuizioni di merito sono state confermate; il ricorso di Zangaro è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifestamente infondato sui punti rimasti.

Norme richiamate

  • art. 319-ter cod. pen.

    Norma sulla corruzione in atti giudiziari; la Corte conferma la condanna per il reato più grave sulla base delle intercettazioni ritenute interpretabili come prova di un patto corruttivo

  • art. 326 cod. pen.

    Comma 3 (indebita utilizzazione di segreti d'ufficio) e comma 1 (rivelazione di segreti d'ufficio): la sentenza di merito aveva riqualificato il fatto al comma 1; la Cassazione ha disposto l'eliminazione del segmento di pena relativo alla continuazione per la fattispecie meno grave (comma 1), confermando la riqualificazione come rilevante ai fini sanzionatori

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Disciplina della connessione tra reati: la Corte ha ritenuto sussistente la connessione teleologica e la medesimezza del disegno criminoso tra le indagini che autorizzarono le intercettazioni e il procedimento attuale, giustificando l'utilizzabilità delle captazioni

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Limiti di acquisizione delle intercettazioni: la Corte ha valutato che le intercettazioni rientravano nei limiti di ammissibilità ove i reati sono connessi e l'autorizzazione è riferita a un procedimento unitario

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale divieto non opera quando i reati si rivelino connessi ai sensi dell'art. 12 e rientrino nei limiti dell'art. 266

  • art. 431, art. 438 comma 6-bis, art. 442 cod. proc. pen.

    Norme sul rito abbreviato e sugli atti da usare nel giudizio abbreviato: la Corte ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato incide sulla formazione del fascicolo per il dibattimento e sul regime di utilizzazione degli atti, ostando alla tesi di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni nel caso di acquisizione come corpo del reato

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza funzionale dei magistrati: richiamata per spiegare la formalità di scissione dei procedimenti ma la sostanziale unità del contesto investigativo

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto motivata la negazione delle attenuanti in base alla gravità dei fatti e al ruolo dei convenuti

  • Giurisprudenza SS.UU. n. 51/2019 (Cavallo)

    Principio interpretato dalla Cassazione secondo cui il divieto di utilizzazione delle intercettazioni non opera se i reati risultano connessi e rientrano nei limiti di ammissibilità, principio richiamato e applicato nel caso concreto

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate anche per fatti ad esso connessi ex art. 12 cod. proc. pen., purché l'uso rientri nei limiti normativi (art. 266) e la connessione sia adeguatamente motivata
  • In sede di cassazione, il motivo che deduce inutilizzabilità di intercettazioni deve indicare specificamente le conversazioni o atti ritenuti viziati e spiegare la loro incidenza sulla "prova di resistenza"; i motivi generici sono inammissibili
  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni e l'interpretazione di espressioni colloquiali è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di macroscopico travisamento delle prove
  • La scelta del rito abbreviato incide sulla formazione del fascicolo e sull'utilizzabilità di atti: alcune censure procedurali possono essere neutralizzate dalla scelta dell'imputato di definire con rito abbreviato
  • La riqualificazione giuridica di una fattispecie in grado di appello ha effetti sulla determinazione della pena in continuazione: la Corte di legittimità può correggere la statuizione sanzionatoria eliminando segmenti di pena non coerenti con la riqualificazione
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorre che il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dei parametri presi in considerazione; la mera doglianza senza specificità difficilmente prevale
  • L'acquisizione di atti su richiesta della pubblica accusa deve essere specificamente contestata in modo dettagliato per ottenere successo in cassazione; l'eccezione generica di illegittimità è destinata a fallire

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