Sentenza del 23/06/2017 n. 1591 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Validità cartella esattoriale priva dell'indicazione degli estremi indicativi o della data di notifica dell'accertamento precedente emesso - Sussiste - E' sufficiente l'indicazione di mere circostanze univoche ai fini dell'individuazione dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione della cartella esattoriale, ritenendo indispensabile l’indicazione precisa degli estremi dell’accertamento precedente e della relativa data di notifica. La censura riguardava quindi la possibilità di individuare con certezza l’atto presupposto e di verificare la legittimità della riscossione.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. La cartella non è invalida per il solo fatto di non riportare gli estremi identificativi completi o la data di notifica dell’accertamento presupposto, quando contiene circostanze univoche che consentono al contribuente di individuare l’atto e di controllare la procedura. Inoltre, se il contribuente impugna la cartella contestando puntualmente i presupposti dell’imposizione, ciò dimostra che ne ha avuto piena conoscenza e impedisce, di regola, che il difetto formale di motivazione conduca alla nullità.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 2373 del 31 gennaio 2013
Per la validità della cartella esattoriale non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto.
La cartella è valida se consente concretamente al contribuente di identificare l’atto presupposto e di verificare la legittimità della riscossione. La mancata indicazione esatta degli estremi non comporta automaticamente la nullità, soprattutto quando il contribuente dimostra di conoscere e contestare puntualmente il fondamento della pretesa.
Massime di principio
- La mancanza di alcuni dati formali nella cartella esattoriale non determina automaticamente la nullità: occorre verificare se le informazioni complessive consentano di individuare senza ambiguità l’atto presupposto.
- La finalità della motivazione è garantire il diritto di difesa; se il contribuente ha potuto comprendere la pretesa e contestarla nel merito, il vizio formale può non essere sufficiente a invalidare la cartella.
- L’indicazione di circostanze univoche può essere sufficiente anche in assenza del numero o della data di notifica dell’accertamento, purché non sussista una concreta incertezza sull’atto richiamato.
- Per valutare la validità di una cartella occorre distinguere tra carenze meramente formali e carenze sostanziali che impediscono effettivamente al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi.
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