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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34555/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Livorno il 6 aprile 2026, in relazione all'acquisto di oltre 5 kg di hashish da un soggetto. Con un unico motivo, deduceva violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura: secondo la difesa, non sarebbero stati adeguatamente considerati il fatto che l'acquisto fosse avvenuto su proposta di terzi e con approfittamento del bisogno economico dell'indagato, il ruolo asseritamente marginale, l'assenza di precedenti, la collaborazione e le modalità del fatto. Tali circostanze, ad avviso del ricorrente, escludevano l'attualità del pericolo di reiterazione e rendevano sproporzionata la custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo e generico. Ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva esaminato gli elementi relativi alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere, valorizzando la quantità di hashish, il pagamento di 10.000 euro, ritenuto indicativo dell'affidabilità dell'indagato nel contesto criminale, l'acquisto da un soggetto trovato con un'arma di provenienza furtiva, la disponibilità a contattare persone sconosciute per commettere il reato contestato e il ritrovamento di 1.500 euro, incompatibile con la dedotta condizione di disagio economico. Il ricorso non si confrontava specificamente con tali argomenti e la tesi difensiva non risultava corroborata. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione prognostica del pericolo di recidiva, non essendo necessario individuare imminenti occasioni specifiche di ricaduta, e ha giudicato generica e apodittica la censura di sproporzione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Attualità e concretezza del pericolo di reiterazione non richiedono l'imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel reato: è sufficiente una valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.
  • La censura in cassazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura non è idonea a superare la motivazione del giudice del riesame quando ripropone questioni fattuali senza confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati nell'ordinanza.
  • La doglianza di sproporzione della misura cautelare, se formulata in termini generici e apodittici, non integra una valida censura di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale

Testo integrale

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