Sentenza n. 1053/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1792/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’odierno ricorrente, quale difensore antistatario nel giudizio proposto dal sig. Tammaro Ernesto, definito con la pronuncia di accoglimento di cui è chiesta l’esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione scolastica al pagamento in suo favore, quale difensore antistatario, di euro 1.000,00 oltre accessori per spese e competenze professionali. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto la declaratoria dell'obbligo di esecuzione, l'assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione e ammissibile sia per il decorso del termine dilatorio sia perché il giudizio di ottemperanza può riguardare anche la condanna alle spese di lite liquidate direttamente in favore del difensore antistatario. L'amministrazione si è costituita con memoria di mera forma e non ha provato l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda principale di ottemperanza, dichiarando l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato quanto al pagamento delle somme dovute al ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento è stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza. È stato previsto l'obbligo del ricorrente di restituire copia esecutiva del titolo o rilasciare quietanza del pagamento. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell'ottemperanza e può essere esclusa in presenza di ragioni ostative; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a negare la penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche d'ufficio, una penalità di mora; nei confronti della pubblica amministrazione l'applicazione non è astrattamente preclusa, ma può essere esclusa per ragioni ostative valutate discrezionalmente dal giudice.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a. per ritenere tempestivo il deposito del ricorso entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all'amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 45, comma 1, c.p.a. per il termine di deposito del ricorso di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
"Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza civile posta a fondamento dell'ottemperanza.
art. 135 c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della parte di una sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di lite, anche quando le somme siano state liquidate direttamente in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale di pagamento presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto pagamento delle somme dovute in base al giudicato, il giudice può dichiarare l'obbligo di esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente inammissibile, ma la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale del giudice dell'ottemperanza, che può negarla in presenza di ragioni ostative collegate, tra l'altro, a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →