Cassazione Penale, Sentenza n. 40541/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Licandro Rocco ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta sulla base della giurisprudenza CEDU (Scoppola c. Italia) e della successiva declaratoria della Corte Costituzionale (n. 210/2013). Il ricorrente era stato ammesso al rito abbreviato nel periodo in cui, secondo la disciplina previgente, l'ergastolo avrebbe dovuto essere sostituito da 30 anni, ma in sede di appello la pena complessiva risultò ergastolo per effetto del cumulo giuridico ex art. 73 c.p.: le pene individuali, già ridotte a 30 anni in applicazione del rito abbreviato, furono aggregate con il risultato finale dell'ergastolo. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non si tratti di un caso identico a quello della Corte EDU e che la perpetua derivi dal cumulo, sicché la questione doveva essere sollevata in sede di impugnazione e non in esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'intervento del giudice dell'esecuzione per sostituire l'ergastolo con 30 anni è possibile solo se il caso è identico a quello deciso dalla Corte EDU; nel caso concreto la perpetua derivava dal cumulo ex art. 73 e non da una perdita del beneficio del rito a causa dello ius superveniens censurato in Scoppola. Pertanto non è stata disposta alcuna sostituzione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di 3.000 euro.
Norme richiamate
Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 30, comma 1, lett. b)
art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479/1999
Ha esteso l'ammissibilita del rito abbreviato ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo e stabilito che, all'esito del rito abbreviato, l'ergastolo si sostituisce con la reclusione di anni trenta; principio rilevante per individuare il trattamento piu favorevole nella fase temporale ante successive modifiche
Codice di procedura penale, art. 442, comma 2
Prevedeva la diminuzione di pena per il rito abbreviato; nella valutazione CEDU fu considerato norma rilevante anche ai fini del principio di legalita sostanziale (art. 7 CEDU) nella sentenza Scoppola
Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, art. 4-ter (conv. L. 5 giugno 2000, n. 144)
art. 4-ter d.l. n. 82/2000, conv. L. n. 144/2000
Consentiva la riapertura dei termini per chiedere il rito abbreviato; strumento utilizzato in molti casi connessi alla vicenda Scoppola
Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, art. 7 (conv. L. 19 gennaio 2001, n. 4)
art. 7 d.l. n. 341/2000, conv. L. n. 4/2001
Norma interpretativa che aveva inciso in senso peggiorativo sulla disciplina del rito abbreviato e della sostituzione dell'ergastolo; la sua applicazione fu poi censurata e dichiarata incostituzionale, connessa alla vicenda Scoppola
Corte EDU, Grande Camera, 17/09/2009, Scoppola c. Italia
Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia
Ha ritenuto violati gli artt. 6 e 7 CEDU laddove un imputato ammesso al rito abbreviato, che ragionevolmente poteva attendersi la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni, fu poi condannato all'ergastolo a causa di una norma successiva; ha imposto allo Stato italiano di adeguarsi alla tutela prevista
Corte Costituzionale, sentenza n. 210 del 2013
sentenza Corte Cost. n. 210/2013
Dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. n. 341/2000, dando attuazione al principio affermato dalla Corte EDU e incidendo sul regime applicativo interno
Codice penale, art. 73, secondo comma
art. 73, secondo comma c.p.
Regola il cumulo giuridico delle pene per concorso materiale di reati; l'applicazione di questo criterio può determinare la pena dell'ergastolo anche se le singole pene temporanee sono state ridotte, e nel caso in esame fu tale tecnica di cumulo a determinare la perpetua
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 18821 del 24/10/2013 (Ercolano)
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione può accertare e disporre la sostituzione dell'ergastolo con la pena di 30 anni solo quando sussista assoluta identita fra il caso decisivo dalla Corte EDU e il caso sottoposto al giudice esecutivo; ogni diversa situazione esorbita dai limiti del giudizio esecutivo
Artt. 71 ss. cod. pen. e art. 442 cod. proc. pen. (richiamati)
artt. 71 e ss. c.p., art. 442 c.p.p.
Norme sulla determinazione della pena e sulla diminuente per il rito abbreviato; eventuali contestazioni sulla corretta applicazione e sul calcolo concorsuale dovevano essere dedotte nei mezzi di impugnazione ordinari e non in esecuzione
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 6 e 7
Articoli invocati dalla CEDU nella vicenda Scoppola: tutela del giusto processo e principio di legalita/lex mitior, rilevanti per valutare se la pena applicata sia compatibile con la Convenzione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può sostituire l'ergastolo con la pena di 30 anni solo se il caso concreto è assolutamente identico a quello deciso dalla Corte EDU (Scoppola): cioè quando l'imputato fu ammesso al rito abbreviato con la ragionevole aspettativa del trattamento piu favorevole e poi ha perso tale beneficio per effetto di una modifica normativa intervenuta che ha alterato la prevedibilita della sanzione
- Se la pena dell'ergastolo deriva dal cumulo giuridico ex art. 73, ossia dall'aggregazione di piu pene temporanee ridotte singolarmente, non si tratta del caso Scoppola e la sostituzione in sede esecutiva non trova applicazione
- Contestazioni sulle modalita di calcolo e sul criterio moderatore del cumulo devono essere sollevate con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione) e non in sede di esecuzione, salva l'ipotesi in cui sussista l'identita fattuale e giuridica con la vicenda CEDU
- Il principio di intangibilita del giudicato limita l'intervento del giudice dell'esecuzione: la potestà di ricalcolare o modificare la pena definitiva e' eccezionale e disciplinata strettamente dalla giurisprudenza di legittimità
- Avviare un incidente di esecuzione senza fondamento ragionevole nella giurisprudenza CEDU/Costituzionale espone al rischio di inammissibilita e di condanna alle spese nonché a sanzioni per impugnazioni irrituali
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