Sentenza n. 10438/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del Ministero dell’Interno Prot. -OMISSIS- del 12.10.2022-2.11.2022, notificato al richiedente dall’Ufficio Territoriale di Brescia il 28.2.2023, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente tesa alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. f) legge 5.2.1992 n. 91 e di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su notizie di reato e su un procedimento penale pendente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana proposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e violazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992. In particolare, ha sostenuto di essere incensurato, poiché le segnalazioni relative a falsità ideologica, uso di atto falso e violazioni della disciplina dell'immigrazione non sarebbero sfociate in un procedimento penale e il procedimento penale pendente indicato dall'Amministrazione sarebbe stato successivamente archiviato. Ha inoltre dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare complessivamente il suo grado di integrazione sociale, considerando i legami familiari, l'attività lavorativa, il radicamento territoriale e la condotta complessiva, senza limitarsi a una valutazione sommaria delle informazioni penali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, poiché l'art. 9 della legge n. 91/1992 prevede che la cittadinanza possa, e non debba, essere concessa. Il giudice amministrativo deve quindi limitarsi a verificare l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione. Nel caso concreto, la pluralità delle notizie di reato e il coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale costituivano elementi idonei a sorreggere, senza manifesta illogicità, il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Le informazioni e i fatti sottostanti potevano essere valutati in sede amministrativa anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, poiché la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Non sono state ritenute decisive le deduzioni relative all'inserimento familiare, sociale ed economico, considerato che lo stabile inserimento sociale ed economico costituisce un prerequisito ordinario, non un elemento sufficiente a imporre la concessione della cittadinanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” e non “deve” essere concessa
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale di concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 8, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91
La norma è richiamata quale parametro di legittimità dedotto dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudice verifica che il diniego disponga di una motivazione logica, coerente e ragionevole, sorretta da adeguata istruttoria.
art. 483 c.p.
La notizia di reato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è considerata tra gli elementi informativi valutabili dall'Amministrazione.
art. 489 c.p.
La notizia di reato per uso di atto falso rientra tra gli elementi utilizzabili nella valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La notizia relativa alla contraffazione del permesso o della carta di soggiorno costituisce elemento informativo valutabile nell'istruttoria sulla cittadinanza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale: la previsione secondo cui la cittadinanza “può” essere concessa non attribuisce al richiedente un diritto alla concessione, anche in presenza dei requisiti ordinari.
- Nel giudizio sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione; non può estendersi alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- Le notizie di reato e i fatti storici sottostanti possono essere valutati negativamente dall'Amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza anche se non hanno condotto a una condanna o a un procedimento penale definito, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità e dell'integrazione è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- L'inserimento familiare, sociale ed economico del richiedente non impone di per sé la concessione della cittadinanza quando l'Amministrazione abbia ragionevolmente ritenuto che altri elementi evidenzino una non compiuta integrazione o un'inaffidabilità rispetto alle regole della civile convivenza.
- Il giudizio amministrativo sulla cittadinanza per naturalizzazione deve valutare la capacità prognostica del richiedente di inserirsi stabilmente nella comunità nazionale e di rispettarne l'ordine, la sicurezza e i valori fondamentali.
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