Cassazione Penale, Sentenza n. 5422/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha omologato un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. contestando: 1) la nullità del perfezionamento dell'accordo perché l'istanza di concordato era stata presentata via PEC dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza, mentre all'udienza era presente solo un difensore sostituto privo di procura speciale (delegato oralmente), e l'imputato non era presente; perciò si deduce che il consenso non sarebbe stato validamente manifestato; 2) la erronea determinazione della pena: il concordato avrebbe dovuto prevedere la riduzione di un terzo della pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, richiesta dal ricorrente, mentre la pena concordata non rispetterebbe tale criterio e la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente sulla misura adottata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che vi fosse nullità: l'accordo era stato chiesto in tempo utile tramite PEC dal difensore munito di procura speciale e non conteneva limitazioni; l'imputato ha scelto di non comparire e il difensore presente ha svolto funzione di nuncius della volontà del difensore titolare, senza manifestare dissenso; la Procura ha aderito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che, una volta stipulato liberamente il negozio processuale tra le parti e consacrato nella decisione del giudice, la misura della pena non è sindacabile in Cassazione salvo il caso di illegittimità della pena concordata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento in appello. La Corte ha ritenuto valido il concordato perfezionato tramite istanza anticipata e omologato in udienza, purché non vi siano limiti o vincoli impeditivi e la volontà dell'imputato sia stata manifestata tramite difensore munito di procura
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; norma richiamata per la fattispecie sostanziale contestata all'imputato
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma del Testo Unico stupefacenti relativa alla fattispecie di droga; citata come norma sostanziale oggetto del procedimento
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che la scelta di ottenere la misura della pena tramite concordato esaurisca il sindacato sulla misura, salvo illegittimità
artt. 102, 122 e 589 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente in relazione alla validità della procura e alla presenza in udienza; la Corte ha ritenuto che la presenza del difensore sostituto che non ha manifestato dissenso non abbia invalidato il perfezionamento dell'accordo
legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma 56, art. 1)
Ha introdotto il patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.; la giurisprudenza e la Corte hanno interpretato tale disciplina nel senso che il patteggiamento omologato limita il sindacato sulla misura della pena in sede di legittimità
Massime di principio
- La proposta di concordato in appello presentata tempestivamente dal difensore tramite PEC e senza limitazioni vincolanti può essere omologata anche se l'imputato non è presente in udienza, purché la volontà sia stata validamente manifestata tramite difensore munito di procura speciale.
- La presenza in udienza di un difensore sostituto che si limita a fungere da nuncius e non manifesta dissenso rispetto alla scelta del difensore titolare non invalida il patteggiamento già perfezionato.
- Una volta che il negozio processuale del patteggiamento è stato liberamente stipulato dalle parti e omologato dal giudice, la Corte di Cassazione non può riesaminare la misura della pena concordata salvo profili di illegittimità della pena stessa.
- Se si intende ottenere in sede di patteggiamento la massima estensione di una circostanza attenuante, occorre esplicitare chiaramente tale volontà nel negozio e nelle memorie, assicurandosi che la determinazione della pena nel concordato rispetti i corrispondenti parametri legali, o rinunciare esplicitamente ad impugnazioni che potrebbero essere incompatibili con la formula concordata.
- Per evitare contestazioni sulla validità formale del concordato, è buona prassi depositare la procura speciale in forma scritta e rendere palese in udienza la titolarità dei poteri del difensore che firma l'accordo.
- Il difensore deve registrare e documentare ogni delega o procura e ogni manifestazione di volontà dell'imputato in modo che non possa risultare incerta la provenienza del consenso al patteggiamento.
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