Cassazione Penale, Ordinanza n. 32072/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua condanna per due reati di bancarotta fraudolenta: il capo a), relativo alla bancarotta fraudolenta documentale ai sensi degli artt. 222 e 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942, e il capo b), relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi degli artt. 223, 216, comma 1, n. 1, e 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità del reato di cui al capo a); la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, rilevando che la sentenza di merito aveva illustrato con motivazione ampia e logicamente coerente le ragioni della responsabilità e aveva correttamente ravvisato sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato. Il secondo motivo censurava la configurabilità del reato di cui al capo b), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ma è stato ritenuto generico e indeterminato, poiché non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato, in violazione dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il terzo motivo deduceva l'estinzione dei reati per prescrizione. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. In ogni caso, il termine massimo di prescrizione, calcolato in dodici anni e sei mesi dal 1 dicembre 2012, con l'aggiunta di 366 giorni di sospensione, sarebbe maturato il 2 giugno 2026, quindi dopo la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato; il secondo generico per violazione dei requisiti di specificità dell'impugnazione; il terzo manifestamente infondato, sia perché l'inammissibilità preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, sia perché il termine massimo indicato dalla Corte sarebbe comunque scaduto il 2 giugno 2026, successivamente alla pronuncia impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 222 R.D. 267/1942
Richiamato insieme all'art. 216 per la contestazione della bancarotta fraudolenta di cui al capo a).
art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942
Norma incriminatrice del capo a); la Corte ritiene integrati l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato.
art. 223 R.D. 267/1942
Richiamato insieme agli artt. 216 e 219 per la contestazione del capo b).
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942
Norma richiamata per il capo b), relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942
Norma circostanziale richiamata nella contestazione del capo b).
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiede che l'impugnazione individui con specificità gli elementi posti a fondamento delle censure; la violazione di tale requisito rende il motivo generico e indeterminato.
art. 157 c.p.
Richiamato implicitamente nel calcolo del termine massimo di prescrizione, indicato dalla Corte in dodici anni e sei mesi decorrenti dal tempus commissi delicti.
art. 161 c.p.
Richiamato implicitamente attraverso il computo dei periodi di sospensione della prescrizione, complessivamente pari a 366 giorni.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, a fronte di una motivazione di merito logicamente corretta, non individua con precisione gli elementi sui quali si fonda la censura e non consente al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di svolgere il proprio sindacato.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta quando espone in modo ampio e logicamente coerente le ragioni della decisione e dà conto della sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo del reato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- Ai fini della verifica della prescrizione devono essere computati nel termine anche i periodi di sospensione ritualmente accertati; nel caso esaminato, il termine massimo è stato determinato sommando dodici anni e sei mesi decorrenti dal tempus commissi delicti a 366 giorni di sospensione.
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