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Circolare

Circolare numero 28 del 31-1-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la definizione delle quote inesigibili e le modalità di rimborso ai cessati esattori/concessionari ai sensi dell’art. 17 della legge n. 413/1991. Vengono richiamati gli adempimenti già svolti dagli uffici, la necessità del decreto di liquidazione delle Intendenze di Finanza, i criteri di compensazione contabile e la nuova imputazione sul conto GPA 53/08. La nota segnala inoltre la sopravvenuta competenza dell’INPS per le erogazioni dal 1° luglio 1995, l’urgenza di sollecitare i decreti ancora mancanti, e la gestione del contenzioso eventualmente instaurato dagli ex esattori.

Istruzioni operative per i rimborsi ai concessionari/ex esattori ex art. 17 legge n. 413/1991

Art. 17 della legge n. 413/1991: istruzioni operative per i rimborsi ai concessionari e agli ex esattori

La circolare disciplina la gestione delle quote inesigibili e dei rimborsi spettanti agli ex esattori/concessionari nell’ambito della speciale procedura prevista dall’art. 17 della legge n. 413/1991. L’obiettivo è definire le posizioni pregresse del sistema esattoriale cessato, coordinando gli adempimenti contabili degli uffici, l’intervento delle Intendenze di Finanza e, per effetto delle sopravvenute modifiche organizzative, delle sedi provinciali INPS.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La disciplina riguarda i crediti dichiarati inesigibili dagli ex esattori in carica fino al 31/12/1989, relativi a partite iscritte nei ruoli emessi con l’obbligo del "non riscosso per riscosso" in anni anteriori all’entrata in vigore del DPR n. 43/1988. La circolare richiama le direttive già impartite dalla Direzione Generale ex SCAU, in particolare la circolare n. 80/1992, e conferma che gli uffici avevano già provveduto ai principali adempimenti previsti.

Adempimenti già svolti dagli uffici e criteri di compensazione

Le sedi provinciali ex SCAU hanno verificato gli importi delle domande di rimborso per quote inesigibili e hanno proceduto a compensare la somma complessiva da liquidare con:

  • gli sgravi provvisori concessi ai sensi dell’art. 93 del TU n. 858/1963;
  • le tolleranze ordinarie e straordinarie eventualmente ancora in essere;
  • gli elenchi di sgravio di cui all’art. 16 del DPR n. 602/1973 non ancora restituiti, sebbene sollecitati ripetutamente;
  • gli importi al netto degli aggi e dell’IVA.

La nota precisa che, in sede di controllo analitico, sono emerse numerose discordanze contabili tra i dati forniti dai concessionari e quelli degli ex esattori. Il Ministero delle Finanze, con nota prot. n. 1/7772 del 13/10/1992, non ha formulato obiezioni rispetto all’impostazione seguita, per cui eventuali contestazioni delle parti interessate non dovrebbero assumere rilievo, fermo restando che vanno corrisposte solo le somme effettivamente dovute.

Decreto di liquidazione delle Intendenze di Finanza

L’art. 17, comma 7, della legge n. 413/1991 prevedeva che, entro il 30/09/1992, gli Intendenti di Finanza emanassero un apposito decreto di liquidazione da trasmettere agli enti impositori, i quali avrebbero dovuto apporvi il visto per attribuirgli valore di mandato di pagamento esigibile presso il tesoriere da parte dei concessionari.

La circolare evidenzia che, alla data della nota, molte Intendenze non avevano ancora inviato i decreti di liquidazione agli enti interessati. Per questo motivo gli uffici provinciali sono invitati a:

  • prendere contatto con le locali Intendenze di Finanza;
  • illustrare i dati contabili in possesso dell’ufficio;
  • porre le Intendenze nelle condizioni di emanare decreti conformi agli atti d’ufficio;
  • sollecitare le Direzioni Regionali delle Entrate che non abbiano ancora provveduto alla emanazione dei decreti previsti dalla legge.

Se le Intendenze emettessero decreti con dati contabili discordanti rispetto a quelli dell’ufficio, deve essere rappresentata la necessità di rimborsare alle ex gestioni solo gli importi effettivamente dovuti, evitando pendenze contabili risalenti nel tempo e rimborsi quando le gestioni risultino debitrici verso l’Ente. La circolare segnala infatti casi in cui il carico da rimborsare è inferiore agli importi ancora goduti dalle esattorie a titolo di tolleranze e altri provvedimenti; in tali situazioni occorre prima revocare le tolleranze ordinarie e straordinarie su domande di rimborso e solo successivamente procedere secondo l’art. 17.

Sopravvenuta competenza dell’INPS e modalità di rimborso

A seguito del DL n. 262/1995, reiterato dal DL n. 554/1995, le competenze dell’ex SCAU sono state attribuite all’INPS dal 1° luglio 1995. Di conseguenza, l’erogazione delle somme in favore degli aventi diritto deve essere gestita contabilmente dalle sedi provinciali INPS competenti.

La circolare chiarisce quindi che le sedi ex SCAU che avessero già richiesto l’accredito alla Sede Centrale devono ora effettuare la procedura di rimborso tramite le sedi INPS e secondo le modalità indicate nella nota, evitando ulteriori ritardi nelle liquidazioni già deliberate o in corso di definizione.

Nuova imputazione contabile: conto GPA 53/08

Per evidenziare contabilmente i fatti di gestione connessi alla definizione dei rapporti finanziari con i concessionari, i rimborsi devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 53/08, denominato:

"Addebitamenti provvisori per rimborsi ai Concessionari di somme inesigibili ex art. 17 della legge n. 413/1991, già di pertinenza del soppresso SCAU".

La circolare richiama anche la necessità che, al termine delle procedure, le sedi provinciali comunichino alla Direzione Generale ex SCAU i rimborsi emessi, distinti per contributi SCAU e CCDD, così da consentire al CED dell’ex SCAU la successiva contabilizzazione. L’importo complessivamente comunicato deve coincidere con il saldo del conto GPA 53/08.

Contenzioso con gli ex esattori

La nota considera l’ipotesi in cui gli ex esattori abbiano già promosso azione di recupero nei confronti dell’ex SCAU per la mancata erogazione delle somme. In tale caso, la sede interessata dovrà informare l’Ufficio Legale che, una volta effettuato il rimborso, la controversia dovrà ritenersi cessata per sopravvenuta materia del contendere.

La circolare precisa inoltre che l’ex SCAU non può essere ritenuto responsabile dell’omissione del rimborso quando il decreto intendentizio non era ancora stato emanato.

Chiusura delle procedure e solleciti finali

In conclusione, la circolare invita gli uffici provinciali ad attivarsi con immediatezza per evitare l’insorgere di un inutile contenzioso con le ex esattorie e a dare puntuale attuazione alle disposizioni contenute nella nota. Eventuali criticità emerse in fase applicativa dell’art. 17 devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione Generale.

Punti principali

Ambito della disciplina ex art. 17 legge n. 413/1991

La circolare riguarda la liquidazione delle quote inesigibili presentate dagli ex esattori in carica fino al 31/12/1989, riferite a partite iscritte a ruolo emesse con il meccanismo del "non riscosso per riscosso" in anni precedenti al DPR n. 43/1988. Sono richiamate le istruzioni già impartite con la circolare n. 80/1992 e le attività di verifica e compensazione svolte dalle sedi provinciali ex SCAU.

Compensazioni e determinazione degli importi

Le sedi hanno dovuto verificare gli importi delle domande di rimborso per quote inesigibili e compensare la somma da liquidare con gli sgravi provvisori ex art. 93 del TU n. 858/1963, con le tolleranze ordinarie e straordinarie eventualmente ancora in essere e con gli elenchi di sgravio ex art. 16 del DPR n. 602/1973 non ancora restituiti, al netto di aggi e IVA. La circolare segnala che i dati contabili forniti dai concessionari o dagli ex esattori hanno evidenziato numerose discordanze e che, ove necessario, i rimborsi vanno limitati agli importi effettivamente dovuti.

Decreto di liquidazione delle Intendenze di Finanza

L’art. 17, comma 7, prevede che entro il 30/09/1992 gli Intendenti di Finanza emanino un decreto di liquidazione da inviare agli enti impositori per il visto, così da attribuirgli valore di mandato di pagamento esigibile presso il tesoriere dai concessionari. La circolare rileva che, al momento, molte Intendenze non hanno ancora trasmesso i decreti e invita le sedi provinciali a prendere contatto con le Intendenze locali per consentire l’emissione di decreti coerenti con i dati d’ufficio; le Direzioni Regionali delle Entrate che non abbiano ancora provveduto devono essere sollecitate a definire le pendenze in tempi brevi.

Mutamento di competenza per effetto dei decreti legge n. 262/1995 e n. 554/1995

Poiché dal 1° luglio 1995 le competenze dell’ex SCAU sono state attribuite all’INPS, l’erogazione delle somme agli aventi diritto deve essere gestita contabilmente dalle sedi provinciali INPS competenti. Di conseguenza, le sedi ex SCAU che avevano già richiesto l’accredito alla Sede Centrale devono ora effettuare la procedura di rimborso tramite le sedi INPS e secondo le modalità indicate nella nota.

Nuovo conto contabile GPA 53/08

Per evidenziare contabilmente i rapporti finanziari con i concessionari, i rimborsi devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 53/08, denominato "Addebitamenti provvisori per rimborsi ai Concessionari di somme inesigibili ex art. 17 della legge n. 413/1991, già di pertinenza del soppresso SCAU". A conclusione delle procedure, le sedi provinciali devono comunicare alla Direzione Generale ex SCAU i rimborsi emessi, distinti per contributi SCAU e CCDD, affinché il CED possa procedere alla successiva contabilizzazione; l’importo comunicato deve coincidere con il saldo del conto GPA 53/08.

Gestione del contenzioso promosso dagli ex esattori

Se gli ex esattori abbiano già promosso azione di recupero nei confronti dell’ex SCAU per il mancato rimborso, la sede interessata dovrà informare l’Ufficio Legale che, una volta erogato il rimborso, sarà cessata la materia del contendere. La circolare sottolinea che l’ex SCAU non è responsabile dell’omissione del rimborso quando il decreto intendentizio non era ancora stato emanato.

Indicazioni operative conclusive

Le sedi provinciali sono invitate ad attivarsi immediatamente per evitare contenziosi inutili e a dare attuazione alle disposizioni contenute nella circolare. Eventuali problematiche insorte nella fase applicativa dell’art. 17 devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione Generale.

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