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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08175/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma implicita del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio di merito. Con l'unico motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura sulle attenuanti generiche non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la motivazione del giudice di merito era priva di evidenti illogicità e che, nel diniego, è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli argomenti difensivi. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'assenza di elementi positivi può legittimare il diniego delle attenuanti generiche, non essendo più sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi o comunque valutazioni favorevoli non potendosi fondare il beneficio sul solo stato di incensuratezza dell'imputato.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato quale fonte della modifica normativa che ha inciso sulla disciplina delle circostanze attenuanti generiche.

  • L. 24 luglio 2008, n. 125

    Conversione con modificazioni del D.L. n. 92/2008, richiamata per la modifica dell'art. 62-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione meramente fattuale del diniego delle circostanze attenuanti generiche, salvo il caso di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla mancanza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è, di per sé, sufficiente a imporne la concessione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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