Cassazione Penale, Sentenza n. 36064/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il ricorso censura la motivazione del riesame per carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita: nonostante il Tribunale avesse riconosciuto elementi indizianti relativi all'attivita di custodia, confezionamento e spaccio nell'abitazione, aveva concluso in termini apodittici che la condotta della Capaccio fosse mera connivenza non punibile, senza spiegare perche elementi fattuali rilevanti (nascondigli recenti, materiale per confezionamento nella camera in uso alla donna, bombola modificata come vano occulto, contraddizioni nelle giustificazioni sulla presenza di terzi) non dimostrassero la sua corresponsabilita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame del tutto carente e insufficiente a escludere il concorso di Capaccio nella detenzione illecita. Richiamando la giurisprudenza, la Corte ha precisato la distinzione tra mera connivenza non punibile e concorso nel reato, indicando che il Tribunale non ha adeguatamente valutato o motivato l'irrilevanza degli elementi indiziari rinvenuti (occultamento in intercapedine costruita di recente, materiale per confezionamento nella stanza della donna, bombola modificata come nascondiglio, giustificazioni contraddittorie). Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 81 codice penale, comma finale
Evidenziata la distinzione tra mera connivenza (comportamento passivo) e concorso nel reato: ai sensi della dottrina richiamata, per configurare concorso occorre un contributo partecipativo, morale o materiale, consapevole e volontario dell'agente.
d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, art. 73 commi 1 e 4
73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990
Norma che disciplina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato la ricorrenza degli indici che possono far ritenere la detenzione ai fini di spaccio e il concorso di un coabitante nella detenzione illecita.
Massime di principio
- La mera presenza di una persona in un'abitazione dove si trova droga non esclude di per se la responsabilita: occorre valutare se vi sia stato un contributo partecipativo consapevole, materiale o morale.
- Indici significativi di concorso di un coabitante includono: stupefacente collocato in piu punti dell'abitazione, nascondigli appositamente realizzati, materiale per il confezionamento e frazionamento nello spazio personale della persona, contenitori o oggetti modificati per occultare droga, e giustificazioni contraddittorie rese dall'interessato.
- Il giudice che esclude la responsabilita non puo limitarsi ad affermazioni apodittiche: deve motivare in modo specifico perche gli elementi indiziari raccolti risultano irrilevanti o insufficentemente collegati all'imputato.
- In caso di decisione di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare per insufficienza di indizi, la Corte di legittimita verifica la completezza e la logica della motivazione; l'assenza di adeguata disamina degli indici comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, e utile chiarire tempestivamente la disponibilita effettiva degli spazi, fornire spiegazioni coerenti sulla presenza di terzi e provare l'estraneita rispetto agli oggetti sequestrati, nonche documentare utilizzi leciti di materiali trovati.
Testo integrale
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