Sentenza n. 15592/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47382 presentata in data 29 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea di Valencia– Spagna in data 16 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 29 ottobre 2025 diretta al riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 29 ottobre 2025 un’istanza per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola, ai fini dell’insegnamento e dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Ha dedotto che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto, impedendole di accedere alle graduatorie, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza una pronuncia dell’Amministrazione. Il Ministero non aveva risposto alla domanda né richiesto integrazioni documentali; risultavano quindi superati sia il termine generale di trenta giorni richiamato dalla legge n. 241/1990, sia i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, tre mesi per decidere, con un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato condannato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, provvederà il commissario ad acta già nominato, entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nella valutazione della domanda, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi richiamati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 29 ottobre 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990
Il TAR considera violato il termine generale di conclusione del procedimento, essendo rimasta inevasa l’istanza senza un provvedimento espresso.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il riconoscimento delle qualifiche professionali deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine può essere preceduto dalla verifica documentale e dall’eventuale richiesta di integrazioni prevista dal comma 2.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni; in assenza di richieste, il termine complessivo per concludere il procedimento non può essere esteso per tale fase.
art. 31 c.p.a.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rispondere alla domanda di riconoscimento di parte ricorrente mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine assegnato.
art. 117 c.p.a.
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’Amministrazione.
In caso di persistente inerzia dopo il termine assegnato all’Amministrazione, il giudice predispone l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, con un termine ulteriore di 90 giorni.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento, è sufficiente che risulti presentata una formale istanza e che sia scaduto il termine per provvedere senza che l’Amministrazione abbia adottato una pronuncia.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e decidere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; l’eventuale richiesta di integrazioni può portare il termine complessivo massimo a quattro mesi.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Nella decisione sulle domande di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi indicati dall’Adunanza Plenaria richiamata dal giudice.
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