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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41316/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza della Corte d'Assise di Roma del 22/12/2021 che aveva revocato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. il 25/11/2020 nei confronti di Bissoultanov, ritenendo la Corte d'Assise che mancasse la condizione di procedibilità prevista dall'art. 10 c.p. (l'imputato non era nel territorio dello Stato al momento dell'emissione della misura). Il ricorrente ha dedotto inoltre, tramite motivi aggiunti, che la richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare era inammissibile perché la difesa non aveva notificato la richiesta ai prossimi congiunti della persona offesa (o alla persona a lei legata da relazione affettiva e stabilmente convivente), come previsto dall'art. 299 c.p.p., e ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario (legge n.69/2005 e decisione quadro 2002/584/GAI) relative al mandato di arresto europeo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo aggiunto (art. 299 c.p.p.) ritenendolo assorbente rispetto alle altre questioni. Ha affermato che la mancata notifica, a cura della parte richiedente, della istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare ai prossimi congiunti della persona offesa o alla persona da essa legata stabilmente costituisce causa di inammissibilità dell'istanza stessa nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona. Tale vizio può essere rilevato d'ufficio e investe la legittimità del provvedimento de libertate. Di conseguenza la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata (la revoca della misura) per violazione dell'art. 299 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    I commi 2-bis e 3 prevedono che, nelle istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari in procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona (e quando l'istanza non sia stata proposta in interrogatorio di garanzia), la richiesta deve essere notificata, a cura della parte richiedente e a pena d'inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa; in caso di decesso della vittima, la notifica deve essere fatta ai prossimi congiunti o alla persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente. La violazione costituisce causa di inammissibilità dell'istanza ed è rilevabile d'ufficio.

  • art. 10 cod. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'Assise come base per la sua decisione (la presenza dello straniero nello Stato come condizione), ma la Corte di Cassazione non ha risolto definitivamente il contrasto interpretativo tra condizione di procedibilità e condizione di punibilità in questa sede, avendo deciso il caso sul terreno procedurale (art. 299 c.p.p.).

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 9 e 29)

    Rilevata dalla difesa del resistente/parti come fondamento di conformità al diritto dell'Unione (decisione quadro 2002/584/GAI) in tema di mandato di arresto europeo; sollevata come questione di possibile contrasto rispetto all'interpretazione estensiva dell'art.10 c.p., ma non decisiva rispetto al motivo ritenuto assorbente (art.299 c.p.p.).

  • decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio

    Citata in relazione alla disciplina del mandato di arresto europeo e alla necessità di conformità del diritto interno; evocata dalla parte ricorrente ma non determinante nella decisione che si è basata su norme processuali interne.

  • art. 112 Cost.

    Riferita nel ricorso come principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale; il ricorrente lamentava che un'interpretazione che renda la procedibilità dipendente dalla presenza dello straniero nel territorio dello Stato limiterebbe tale obbligatorietà. La Corte però ha risolto il caso sul piano della regolarità procedurale (art.299 c.p.p.).

Massime di principio

  • Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare, se proposta fuori dall'interrogatorio di garanzia, deve essere notificata ai difensori o ai prossimi congiunti/persona convivente della vittima a cura della parte richiedente; la mancata notifica comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • La violazione dell'onere di notifica previsto dall'art. 299 c.p.p. può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare e invalida il percorso decisionale sulla libertà personale relativo all'istanza de libertate.
  • Questioni sostanziali di interpretazione (es. se la presenza dello straniero sia condizione di procedibilità o di punibilità) possono restare prive di esito se esiste un vizio procedurale inderogabile: il rispetto delle regole procedurali prioritarie è spesso decisivo.
  • Le parti che propongono istanze di revoca/sostituzione di misure cautelari devono curarne tassativamente la notifica alle vittime o ai loro prossimi congiunti quando la legge lo impone, pena l'inammissibilità; i difensori e il pubblico ministero devono verificare tale obbligo prima di assumere decisioni.
  • Se sussistono conflitti tra norme interne e obblighi derivanti dal diritto dell'Unione (es. mandato di arresto europeo), è comunque necessario rispettare le procedure interne obbligatorie; eventuali conflitti di rango vanno prospettati ma non consentono di eludere prescrizioni procedurali inderogabili.

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