Sentenza n. 145/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1196 del 2019: - dell’ordinanza sindacale n. 10 dell’1 luglio 2019 adottata dal Sindaco del Comune di Conversano e successivamente notificata, con la quale si è ordinato alla Curatela del Fallimento Lombardi Ecologia S.r.l., di attivarsi e porre in essere, con effetto immediato e con il carattere dell’urgenza, le necessarie misure di messa in sicurezza dei luoghi, le attività della post-gestione e del recupero del percolato, ripristino e ri-attivazione dei pozzi spia, nonché tutte le attività di bonifica delle parti risultanti potenzialmente inquinate per contrastare la minaccia per la salute e/o l’ambiente, il tutto in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, che insiste sul III lotto della ex discarica Lombardi Ecologia S.r.l. di proprietà della stessa ditta, identificato in catasto terreni al fg. 15, p.lle 75, 7646, 292, 297, 339, 293, 294 e porzione p.lla 467 – fg 18 p.lle 24, 40, 294, 302, 296, 327, 291, 292, 289, 293, 272, site in contrada Martucci del Comune di Conversano; - della nota del Comune di Conversano a firma del direttore del Servizio Ambiente del medesimo Comune (Prot_Par 0022196) del 2 luglio 2019 di trasmissione di detta ordinanza; - di ogni altro provvedimento ivi citato e comunque presupposto, conseguente ovvero connesso tra cui all’occorrenza le note del Comune di Conversano, Servizio Ambiente, nn. 25637 del 12 settembre 2018; 1320 inviata con pec del 15 gennaio 2019; nota di convocazione sopralluogo del 23 aprile 2019 e del 24 settembre 2019 con i relativi verbali, nonché le note Città metropolitana di Bari, conosciute solo per il richiamo operatone nell’ordinanza sindacale, dell’11 marzo 2019 e 20 maggio 2019. Quanto al ricorso n. 198 del 2020: per l’annullamento della nota della Regione Puglia servizio AIA/RIR AOO_089/Prot 00014656 del 26 novembre 2019, successivamente conosciuta, con la quale si è diffidata la curatela Fallimentare della Lombardi Ecologia a: 1. ripristinare la continuità idraulica tra la superficie impermeabile del corpo discarica e la canaletta di raccolta perimetrale delle acque meteoriche intervenendo anche sull'attuale profilo del corpo discarica realizzando idonee pendenze per consentire il deflusso delle acque meteoriche che interessano il corpo discarica; 2. ripristinare la canaletta perimetrale di raccolta delle acque meteoriche incidenti il corpo discarica ed il successivo invio delle stesse all'impianto di grigliatura, dissabbiatura e successiva dispersione al suolo mediante subirrigazione; 3. assicurare la funzionalità dell'impianto di grigliatura, dissabbiatura e successiva dispersione al suolo mediante subirrigazione delle acque meteoriche raccolte dalla superficie impermeabile del corpo discarica; 4. assicurare la pulizia e la costante manutenzione della guaina impermeabile a copertura del corpo discarica; 5. assicurare la cura e manutenzione dell'intero sito provvedendo ad eliminare la vegetazione spontanea radicata al contorno della discarica al fine di ripristinare la pulizia e decoro del sito ed evitare la propagazione di incendi che possono coinvolgere la discarica e/o il sistema di raccolta del biogas; 6. provvedere, secondo le indicazioni fornite da ARPA nella relazione di sopralluogo del 4/10/2019: a. alla riattivazione del sistema di aspirazione e raccolta del percolato per il successivo avvio a smaltimento; b. al ripristino dei pozzi di monitoraggio della falda; c. alla riattivazione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia per il successivo avvio a smaltimento. 7. avviare, secondo le indicazioni fornite da ARPA nella relazione di sopralluogo del 4 ottobre 2019, le procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 8. presentare, entro 10 giorni, istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in scadenza il prossimo 10 dicembre 2019 e a prestare sin d'ora valide garanzie finanziarie così come previsto dal D.lgs. 36/2003. Inoltre dovranno essere eseguiti i rilievi topografici dell'attuale configurazione della discarica e le necessarie indagini per procedere all'aggiornamento degli elaborati progettuali riferiti alle attività di chiusura definitiva e post gestione della discarica. e al contempo si è disposto che: - le prescrizioni impartite con la detta diffida, dove non è indicata una scadenza temporale, dovranno essere attuate immediatamente; - ARPA Puglia verifichi l'ottemperanza a quanto disposto nella detta diffida, informando tempestivamente l'Autorità Competente anche per l'emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti e per la trasmissione, in caso di mancato adempimento, degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; - nonché dei provvedimenti e degli atti presupposti conseguenti o comunque connessi ivi compresi, all'occorrenza, quelli resi dall'ARPA Puglia e tra questi la relazione di sopralluogo del 4 ottobre 2019 e le note 14336 del 5 novembre 2019; 670 del 7 gennaio 2020; 3090-32 del 20 gennaio 2020. Quanto al ricorso n. 1426 del 2022: per l’annullamento - dell'ordinanza sindacale n. 32 (nrg. 198) del 30 settembre 2022 adottata dal Sindaco del Comune di Conversano e successivamente notificata, con la quale si è ordinato, tra gli altri, alla Curatela del Fallimento Lombardi Ecologia S.r.l., “di procedere agli interventi di seguito elencati in maniera da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non provocare problemi di igiene per incuria, favorendo la proliferazione di ratti, artropodi, zanzare e animali sinantropici nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti e circostanti, come dettagliato nei seguenti interventi: a) taglio dell'erba e della vegetazione presente su tutta l'area e rimozione del materiale di sfalcio in prossimità del corpo di discarica e per una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal medesimo corpo di discarica al fine di prevenire la diffusione di incendi; b) ripristino della recinzione perimetrale presente lungo il confine degli immobili oggetto del presente atto; c) pulizia su tutta la superficie dei terreni e del corpo di discarica mediante la rimozione di materiale non adeguato agli scopi e alla destinazione d'uso dell'area e dei rifiuti abbandonati, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale” con le seguenti avvertenze: l'ordinanza dovrà essere eseguita entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Conversano e, comunque sia, tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino” e con l'ulteriore avvertenza: 1. “Che in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e secondo la procedura stabilita dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.; 2. Che nel caso in cui a tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, l'Ente curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori; 3. E' fatta salva la facoltà di questa Amministrazione Comunale di disporre, nei siti degradati già noti ed in quelli in via di emersione, ulteriori mirati e personalizzati provvedimenti d'urgenza - nonché di ogni altro provvedimento ivi citato e comunque presupposto, conseguente ovvero connesso tra cui all'occorrenza e nei limiti dell'interesse della ricorrente: i verbali dei diversi sopralluoghi così genericamente citati nella prefata ordinanza e anche quello indicato come assunto in data 19 agosto 2022 (tutti operati in assenza di convocazione della ricorrente); le ordinanze sindacali (sempre nei limiti dell'interesse della ricorrente) n. 8 del 27 maggio 2022 e n. 30 del 23 settembre 2022; nonché con istanza ex art. 116 Cod. Proc. Amm. nel ricorso R.G. n. 1426/2022: per l’annullamento del silenzio diniego serbato sull’istanza di accesso presentata con pec in data 27 ottobre 2022, volta ad ottenere accesso al fascicolo istruttorio di cui all’ordinanza sindacale n. 32 del 30 settembre 2022 nonché ai verbali dei sopralluoghi citati nell’ordinanza n. 32/2022 ivi compreso l’ultimo in ordine temporale del 19 agosto 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze sindacali e diffida regionale con cui alla curatela fallimentare erano stati imposti interventi di messa in sicurezza, gestione post-operativa, recupero del percolato, ripristino dei pozzi di monitoraggio, bonifica, pulizia e manutenzione della discarica di Contrada Martucci, nonché istanza di riesame dell’AIA; nel terzo ricorso, anche il silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
Prevale il privato
La controversia
La curatela ha impugnato tre atti amministrativi, deducendo principalmente il difetto di legittimazione passiva e la violazione della disciplina fallimentare e ambientale. Ha sostenuto di non essere successore della società fallita, di non essere stata autorizzata all’esercizio provvisorio dell’impresa, di non essere gestore della discarica ai sensi del d.lgs. 36/2003 e di non avere la detenzione materiale del sito. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 8, 13 e 17 del d.lgs. 36/2003, degli artt. 192, 239 ss., 242, 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. 152/2006, della disciplina sull’AIA, dell’art. 50 TUEL e dell’art. 3 l. 241/1990, lamentando l’assenza dei presupposti per imporre obblighi di bonifica e ripristino, l’indeterminatezza degli interventi e dei destinatari, il difetto di istruttoria, l’erronea presupposizione, l’incompetenza e la violazione delle garanzie partecipative. Nel terzo ricorso sono stati contestati anche la mancata convocazione ai sopralluoghi e il silenzio serbato sull’istanza di accesso al fascicolo istruttorio e ai verbali dei sopralluoghi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e ha deciso applicando il principio della ragione più liquida, esaminando il motivo relativo al difetto di legittimazione passiva. Ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento non determini alcun fenomeno successorio tra società fallita e curatela: la società conserva la propria soggettività e il curatore amministra il patrimonio della procedura con funzioni liquidatorie, senza diventare rappresentante o successore della società. Né il curatore può essere considerato titolare dell’autorizzazione alla gestione della discarica, poiché non era stato autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa. La curatela non poteva inoltre essere qualificata come gestore ai sensi del d.lgs. 36/2003, poiché la gestione post-operativa richiede un’organizzazione stabile e continuativa, incompatibile con la natura liquidatoria e temporalmente limitata della procedura fallimentare; la gestione operativa degli adempimenti AIA era stata peraltro trasferita a un’altra società mediante affitto di ramo d’azienda. Il Collegio ha ritenuto altresì decisiva l’assenza della detenzione materiale del sito: gli obblighi di rimozione e bonifica gravano sul detentore dei rifiuti solo quando questi abbia conservato o acquisito la disponibilità del bene contaminato. Ha quindi accolto tutti e tre i ricorsi e annullato gli atti impugnati, assorbendo gli ulteriori motivi. In sede conformativa ha precisato che le amministrazioni possono individuare e coinvolgere i soggetti effettivamente responsabili, inclusi i soci della società fallita, previa autonoma verifica dei presupposti e della misura della responsabilità, e devono chiarire chi sia il titolare dell’AIA e se essa sia ancora valida ed efficace. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
Il curatore amministra il patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e non subentra, per effetto della procedura, nella titolarità dei rapporti giuridici della società fallita.
art. 211 d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
La prosecuzione dell’attività d’impresa richiede l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato; in assenza di tale autorizzazione la curatela non può essere considerata esercente l’attività di gestione della discarica.
art. 233 d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
La durata limitata della liquidazione giudiziale è incompatibile con l’assunzione di una gestione post-operativa della discarica destinata a protrarsi per almeno trent’anni.
art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 36/2003
Il gestore della discarica è il soggetto responsabile di tutte le fasi della gestione, dalla realizzazione fino al termine della gestione post-operativa; la curatela, priva di gestione materiale e di organizzazione imprenditoriale continuativa, non rientra in tale nozione.
art. 8, comma 1, lett. m), d.lgs. 36/2003
Il piano economico-finanziario deve prevedere i costi della gestione post-operativa per almeno trenta anni.
art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2003
La gestione post-operativa impone attività organizzate e continuative di monitoraggio e prosegue fino all’accertamento dell’assenza di rischi per salute e ambiente.
art. 192 d.lgs. 152/2006
Gli obblighi di rimozione e bonifica possono essere imposti al detentore dei rifiuti quando questi abbia conservato o acquisito la detenzione materiale del bene sul quale insistono i rifiuti.
art. 253, comma 2, d.lgs. 152/2006
In caso di esecuzione sostitutiva degli interventi ambientali, le amministrazioni possono esercitare i diritti previsti dalla disposizione nei confronti dei soggetti obbligati, previa corretta individuazione della responsabilità.
artt. 24 e 111 Cost.
Consentono al giudice di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, secondo il principio della ragione più liquida, per esigenze di economia e celerità processuale.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento non produce successione universale della curatela nei rapporti giuridici della società fallita: il curatore amministra il patrimonio della procedura con funzione liquidatoria e non assume, per ciò solo, la qualità di rappresentante, successore o gestore dell’attività d’impresa della società.
- La curatela fallimentare non può essere qualificata come gestore di una discarica quando non sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio dell’impresa, non disponga materialmente del sito e non possieda l’organizzazione stabile necessaria per assicurare la gestione post-operativa continuativa prevista dalla disciplina sulle discariche.
- Gli obblighi ambientali di rimozione e bonifica gravano sul detentore dei rifiuti solo se questi abbia conservato o acquisito la detenzione materiale del bene contaminato; non possono essere imposti a un soggetto privo sia della legittimazione giuridica sia della possibilità materiale di adempiere.
- La gestione post-operativa della discarica, per la sua durata pluridecennale e per la necessità di monitoraggi e interventi continuativi, è incompatibile con la natura meramente liquidatoria della procedura fallimentare e non può essere automaticamente posta a carico della massa fallimentare o dei creditori.
- Le amministrazioni, prima di imporre obblighi di bonifica o gestione post-operativa, devono individuare il soggetto effettivamente obbligato sulla base della sua responsabilità, della disponibilità materiale e giuridica del sito e della concreta possibilità di adempiere; non possono rivolgersi genericamente alla curatela in luogo dei soggetti che abbiano effettivamente gestito l’attività e beneficiato dei relativi introiti.
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