Cassazione Penale, Sentenza n. 24324/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza irrevocabile della Corte di Lecce (8/6/2018) che lo aveva condannato per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La tesi del ricorrente è che vi sia un contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna a suo carico e un'altra sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Lecce (22/11/2017) che ha assolto tutti gli altri coimputati (Bruno De Matteis e Roberto Mirko De Matteis) con la formula "il fatto non sussiste", per cui verrebbero meno gli elementi costitutivi dell'associazione (il requisito quantitativo dei "tre o più" partecipanti). Il difensore chiedeva dunque che fosse ammesso il procedimento di revisione e valutata anche la possibile esclusione di talune aggravanti (richiamando anche l'art. 7 D.L.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di Appello di Potenza ha errato nel dichiarare l'istanza "manifestamente infondata" senza adeguata motivazione e senza corretta inquadratura giuridica. La Suprema Corte ha chiarito che l'inconciliabilità ex art. 630 lett. a) c.p.p. va valutata rispetto agli "elementi di fatto" accertati nelle sentenze, non come mera divergenza di valutazioni giuridiche o valutazioni probatorie legate a riti diversi. Ha inoltre affermato che l'assoluzione, in altro processo e con formula "il fatto non sussiste", di tutti gli altri presunti associati può determinare il venir meno dell'elemento essenziale dell'associazione (il requisito dei tre o più partecipanti) e quindi integrare i presupposti per la revisione. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione per un nuovo esame della fase preliminare (rescindente). Ogni questione sulla sospensione dell'esecuzione della pena è rimessa alla Corte di Appello (art. 635 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 630 c.p.p.
La Corte interpreta la lett. a) nel senso che l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili riguarda un'oggettiva incompatibilità tra i "fatti stabiliti" dalle rispettive decisioni (elementi storici), non la mera contraddittorietà logica o diversa valutazione giuridica degli stessi fatti
art. 631 c.p.p.
Richiamato in relazione al procedimento di revisione; la sentenza sottolinea la distinzione tra la fase preliminare (delibazione sulla non manifesta infondatezza) e la fase rescissoria di merito
art. 416-bis c.p.
La norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso richiede "tre o più persone"; la Corte rileva che l'assoluzione irrevocabile di tutti gli altri presunti associati può far venire meno l'elemento quantitativo essenziale e quindi rendere possibile la revisione della condanna
art. 634 c.p.p.
Regola la valutazione preliminare della Corte di appello circa la non manifesta infondatezza dell'istanza di revisione; la Cassazione ricorda che tale valutazione deve essere astratta e non anticipare il merito
art. 635 c.p.p.
Norma richiamata in ordine alla competenza a decidere sulle richieste di sospensione dell'esecuzione della pena, rimessa alla Corte territoriale
art. 7 D.L. (citato dalla difesa)
Menziomento difensivo relativo a possibile esclusione di un'aggravante; la Corte di Cassazione non si pronuncia nel merito sull'aggravante ma segnala che ogni valutazione di merito deve essere svolta nella fase rescissoria
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p., lett. a), è ammessa quando vi sia inconciliabilità oggettiva tra i "fatti stabiliti" da sentenze irrevocabili, non quando vi sia solo una diversa valutazione giuridica o probatoria degli stessi fatti
- L'assoluzione irrevocabile con formula "il fatto non sussiste" di tutti gli altri presunti partecipanti può far venir meno l'elemento quantitativo dell'associazione (es. "tre o più persone") e rendere ammissibile la revisione della condanna dell'ultimo imputato
- In sede di esame preliminare la corte d'appello deve valutare soltanto, in astratto e ictu oculi, la non manifesta infondatezza dell'istanza; non è consentito anticipare il merito con valutazioni penetranti che spettano al giudizio rescissorio
- Se la corte territoriale dichiara erroneamente l'inammissibilità, la Cassazione può annullare e rinviare gli atti alla corte di appello per nuovo esame in diversa composizione
- Questioni proceduralmente connesse (es. sospensione dell'esecuzione) vanno decise dalla corte di appello competente secondo le norme specifiche (art. 635 c.p.p.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →