Ordinanza n. 284/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101213 del 15 aprile 2024 emesso dalla Prefettura di Massa-Carrara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare perché non sussisteva il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a.: la mancata presenza del ricorrente sul territorio italiano escludeva che la revoca del nulla osta potesse arrecargli, nell'attesa della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Massa-Carrara ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Nella fase cautelare il ricorrente ha domandato la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il TAR ha rilevato che il cittadino straniero non risultava attualmente presente sul territorio italiano, anche considerando che la procura al difensore era stata rilasciata nello Stato d'origine. Da tale circostanza il giudice ha desunto l'assenza di un grave e irreparabile pregiudizio nelle more della definizione del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
grave e irreparabile pregiudizio
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora consistente nel rischio di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di tale requisito la domanda di sospensione deve essere respinta.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere concessa soltanto quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a., incluso il periculum in mora costituito dal rischio di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
- Quando il destinatario di un provvedimento amministrativo non si trova sul territorio italiano e il provvedimento non è concretamente idoneo ad arrecargli, nell'attesa della definizione del giudizio, un pregiudizio grave e irreparabile, difetta il periculum in mora e la domanda cautelare deve essere respinta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 208/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 183/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 184/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 186/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →