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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101213 del 15 aprile 2024 emesso dalla Prefettura di Massa-Carrara.

Giustizia amministrativa202600748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché non sussisteva il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a.: la mancata presenza del ricorrente sul territorio italiano escludeva che la revoca del nulla osta potesse arrecargli, nell'attesa della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Massa-Carrara ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Nella fase cautelare il ricorrente ha domandato la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il TAR ha rilevato che il cittadino straniero non risultava attualmente presente sul territorio italiano, anche considerando che la procura al difensore era stata rilasciata nello Stato d'origine. Da tale circostanza il giudice ha desunto l'assenza di un grave e irreparabile pregiudizio nelle more della definizione del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    grave e irreparabile pregiudizio

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora consistente nel rischio di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di tale requisito la domanda di sospensione deve essere respinta.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere concessa soltanto quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a., incluso il periculum in mora costituito dal rischio di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
  • Quando il destinatario di un provvedimento amministrativo non si trova sul territorio italiano e il provvedimento non è concretamente idoneo ad arrecargli, nell'attesa della definizione del giudizio, un pregiudizio grave e irreparabile, difetta il periculum in mora e la domanda cautelare deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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