Ordinanza n. 4220/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V, prot. n. 0125757 del 27 maggio 2026, notificato in pari data, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna; - del parere sfavorevole reso dal Ministero dell’università e della ricerca con nota prot. DGINTCO n. 16910 del 12 dicembre 2025, richiamato nel provvedimento impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere sfavorevole del Ministero dell’università e della ricerca
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. È stato altresì impugnato il parere sfavorevole del Ministero dell’università e della ricerca richiamato nel decreto, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Nella fase cautelare, il TAR ha rilevato, a un primo esame, che l’amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione relativa all’intero iter formativo svolto all’estero, compreso il piano analitico del corso di studi, né l’esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore. Sono state inoltre contestate le argomentazioni fondate sull’assenza di natura abilitante del titolo, già affrontate dall’Adunanza plenaria nelle pronunce n. 18-22 del 2022, nonché una motivazione non sufficientemente rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi, rilevanti alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento di diniego, confermando il precedente decreto cautelare n. 3217/2026. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile insufficiente valutazione della documentazione formativa e dell’esperienza professionale, nonché nella necessità di una motivazione rigorosa sulle differenze tra i percorsi formativi, anche considerando che tali differenze possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il giudice ha valorizzato anche il periculum in mora derivante dalla posizione lavorativa della ricorrente, che aveva svolto attività di insegnamento sul sostegno con contratto a tempo determinato in scadenza il 30 giugno 2026. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 5 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ricorrono i presupposti per la tutela cautelare, con sospensione del provvedimento di diniego, in ragione della plausibile fondatezza delle censure e del pregiudizio connesso alla posizione lavorativa della ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, l’amministrazione deve valutare in modo completo l’iter formativo svolto, compreso il piano analitico degli studi, insieme all’esperienza professionale maturata dall’interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non può fondarsi soltanto sull’assenza di natura abilitante del titolo quando tale argomentazione sia incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa applicabile.
- Le differenze tra i programmi formativi dell’ordinamento di origine e di quello nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, considerando il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e gli obiettivi di libera circolazione dei lavoratori e di rafforzamento del mercato interno.
- Le divergenze formative tra gli ordinamenti non impongono necessariamente il diniego di riconoscimento, potendo essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, la prosecuzione o la perdita di un rapporto di insegnamento sul sostegno può concorrere a dimostrare il periculum in mora ai fini della sospensione del diniego di riconoscimento del titolo estero.
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