Sentenza del 20/09/2016 n. 5360 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Produzione tardiva - Giudice - Valutazione ai fini della decisione - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il giudice d'appello può utilizzare ai fini della decisione documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché tali documenti siano tempestivamente e ritualmente depositati in appello entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza. La tardività della produzione in primo grado, quindi, non impedisce di per sé la valutazione dei documenti quando essi siano validamente acquisiti nel grado d'appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il giudice tributario d'appello di fondare la decisione su documenti prodotti tardivamente nel giudizio di primo grado. Tali documenti possono essere valutati se sono stati nuovamente acquisiti al fascicolo processuale mediante produzione tempestiva e rituale in appello, entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Il termine si applica anche al giudizio d'appello per effetto del richiamo contenuto nell'art. 61 dello stesso decreto.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
Termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza per la produzione di documenti.
La norma consente la produzione documentale entro un termine perentorio; il rispetto di tale termine rende tempestiva e utilizzabile la documentazione nel relativo grado di giudizio.
Art. 61 del d.lgs. n. 546/1992
Il richiamo alle norme sul giudizio di primo grado rende applicabile anche in appello il termine previsto dall'art. 32, comma 1, per la produzione dei documenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un documento tardivamente prodotto in primo grado può essere utilizzato in appello se viene nuovamente depositato in modo rituale e tempestivo.
- Il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per la produzione documentale opera anche nel giudizio d'appello ed è perentorio.
- La mera tardività della produzione originaria non comporta automaticamente l'inutilizzabilità definitiva del documento: è decisivo verificare se il documento sia stato validamente acquisito nel grado successivo.
- Chi intende utilizzare in appello documenti non tempestivamente prodotti in primo grado deve procedere a un nuovo deposito entro il termine previsto, assicurandosi della corretta acquisizione al fascicolo processuale.
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