Sentenza n. 84/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento contenente il diniego di nulla osta al trasferimento del minore presso diverso Istituto scolastico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Non essendovi opposizione delle amministrazioni, ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di nulla osta né sono stati valutati i motivi di ricorso, poiché la rinuncia ha definito il processo.
Atto impugnato: diniego di nulla osta al trasferimento del minore presso un diverso istituto scolastico
Esito
La controversia
I ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, avevano impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione scolastica aveva negato il nulla osta al trasferimento presso un diverso istituto scolastico. Prima della decisione, con atto depositato il 9 gennaio 2026 e notificato alle controparti il 12 gennaio 2026, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non opposta dalle parti resistenti, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e notificata alle controparti, ove non sia opposta, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame della domanda di annullamento e dei relativi motivi.
- In presenza di una rinuncia non opposta e di una richiesta di compensazione delle spese condivisa dalle parti, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese processuali.
Come è indicizzato
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