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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il provvedimento emesso dal Questore di Isernia in data -OMISSIS-, notificato in data 30.04.2026, con il quale si è decretata l’inammissibilità con il contestuale rifiuto dell’istanza riguardante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal cittadino extracomunitario -OMISSIS- -OMISSIS-; 2) tutti gli atti ad esso preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali o comunque connessi;

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità e contestuale rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Campobasso un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, successivamente trasferita alla Questura di Isernia dopo la dichiarazione di trasferimento del domicilio in un Comune della relativa provincia. A integrazione dell'istanza aveva prodotto un contratto di locazione corredato da una ricevuta telematica di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La Questura aveva accertato che la ricevuta era contraffatta, aveva ritenuto non dimostrato il domicilio nella provincia di Isernia e aveva adottato un provvedimento semplificato di inammissibilità e contestuale rifiuto, deferendo inoltre i fatti alla Procura della Repubblica. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento all'art. 10-bis l. 241/1990, lamentando l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Ha sostenuto di essere stato in buona fede, di avere effettivamente dimorato nell'immobile e di essere stato ingannato dal soggetto che gli aveva consegnato il contratto e la ricevuta apparentemente registrata. Ha inoltre affermato che, ove fosse stato instaurato il contraddittorio procedimentale, avrebbe potuto regolarizzare la posizione fiscale della locazione e dimostrare l'effettiva detenzione dell'immobile e la propria estraneità alla falsificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. La redazione semplificata del provvedimento finale non esonera l'amministrazione dall'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. Tale garanzia partecipativa è necessaria quando l'esito del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, in presenza di carenze documentali, non è vincolato ma richiede una valutazione concreta e discrezionale della sufficienza della documentazione e delle circostanze del caso. La produzione di un documento falso non rende automaticamente vincolato il rigetto, né dimostra necessariamente che la falsificazione sia imputabile al richiedente. Nel caso concreto, non era in discussione l'inesistenza dell'alloggio, ma l'omessa registrazione fiscale del contratto, irregolarità ritenuta sanabile mediante il pagamento dell'imposta di registro; inoltre, il ricorrente aveva allegato la propria buona fede e la possibilità di dimostrare l'effettiva detenzione dell'immobile. L'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990 non consentiva di superare il vizio, poiché la deroga alla non annullabilità per mancata partecipazione non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis. La successiva mancata presentazione presso la Questura, finalizzata alla regolarizzazione della posizione sul territorio nazionale, è stata ritenuta estranea e successiva all'oggetto del giudizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche quando il provvedimento finale è redatto in forma semplificata, se l'esito del procedimento è discrezionale e la partecipazione può incidere sulla decisione.

  • art. 2, comma 1, secondo periodo, l. 241/1990

    La forma semplificata riguarda la redazione della motivazione del provvedimento finale e non consente di omettere le garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis.

  • art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

    La regola che esclude l'annullabilità per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento non si applica alla violazione dell'art. 10-bis; pertanto l'amministrazione non può dimostrare l'irrilevanza della partecipazione per sanare l'omesso preavviso di rigetto.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

    La disposizione non impone automaticamente il rigetto in presenza di una ricevuta di registrazione contraffatta quando l'irregolarità riguarda la registrazione fiscale del contratto di locazione, è sanabile e non è dimostrata l'imputabilità della falsificazione al richiedente.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998

    È stato indicato dall'amministrazione quale disposizione penale rilevante per il deferimento dei fatti alla Procura; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La redazione in forma semplificata del provvedimento amministrativo attiene alla motivazione finale e non esonera l'amministrazione dall'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
  • Nei procedimenti di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la presenza di carenze documentali o di un documento apparentemente falso non rende automaticamente vincolato il rigetto quando l'amministrazione deve ancora valutare in concreto la sufficienza della documentazione, la buona fede dell'interessato, l'effettiva sussistenza dei presupposti e la sanabilità dell'irregolarità.
  • L'omesso preavviso di rigetto comporta l'illegittimità del provvedimento negativo quando il contraddittorio avrebbe potuto consentire all'interessato di fornire elementi potenzialmente idonei a incidere sulla decisione finale.
  • L'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990, che esclude la non annullabilità per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.
  • L'omessa registrazione fiscale del contratto di locazione può costituire un'irregolarità amministrativa sanabile e non equivale necessariamente alla mancanza del requisito sostanziale dell'alloggio; la falsità della ricevuta non dimostra, di per sé, l'imputabilità della falsificazione al richiedente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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