Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12925/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202301245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il parere della Commissione medica ospedaliera sul mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un disturbo ansioso, il decreto ministeriale conseguente e il provvedimento di recupero delle somme corrisposte durante l'aspettativa per infermità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Un assistente capo della Polizia penitenziaria era stato aggredito da un detenuto durante il servizio, riportando traumi fisici e sviluppando un disturbo d'ansia. Dopo essere stato dichiarato permanentemente inidoneo e dispensato dal servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto la dipendenza dal servizio del trauma cranico, ma non del disturbo ansioso, ritenendo che quest'ultimo fosse riconducibile a una psicopatologia frequentemente collegata a una personalità predisposta e rilevando l'assenza di documentate situazioni conflittuali di servizio idonee, per intensità e durata, a determinarla o concausarla. Il Ministero aveva quindi respinto parzialmente la domanda, contestandone anche la tardività, e aveva disposto il recupero di euro 7.609,66 corrisposti durante il periodo di aspettativa. Il TAR Lazio, riuniti i ricorsi, aveva annullato gli atti ritenendo rispettato il termine per la domanda e carente la motivazione del parere medico, poiché non era stata valutata l'eventuale efficacia causale o concausale dell'aggressione, in assenza di elementi attestanti la preesistenza della patologia. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo, incentrandosi sulla natura ampiamente discrezionale delle valutazioni delle commissioni mediche, che il TAR avesse ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale. Nel corso del giudizio, la Commissione medica, riesaminando la fattispecie in esecuzione della sentenza, ha ritenuto possibile riconoscere la dipendenza del disturbo ansioso da fatti di servizio; il Ministero ha poi riconosciuto tale dipendenza e liquidato un equo indennizzo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il parere originario della Commissione medica fosse sostanzialmente assertivo e non contenesse una motivazione adeguata sulla non riconducibilità del disturbo ansioso all'aggressione subita durante il servizio. Il TAR non aveva sostituito la propria valutazione a quella tecnica dell'amministrazione, ma si era limitato a rilevare la stringatezza e l'insufficienza motivazionale del parere, senza formulare una diversa ricostruzione eziologica; non sussisteva quindi eccesso di sindacato giurisdizionale. Il successivo riesame della stessa Commissione medica, che aveva riconosciuto la possibilità di un nesso eziologico tra l'aggressione e il disturbo d'ansia, ha ulteriormente confermato la carenza del precedente parere negativo. Il Collegio ha prospettato anche una possibile improcedibilità dell'appello per la condotta processuale non chiaramente intellegibile dell'amministrazione, ma ha deciso comunque il gravame nel merito. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellato a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dell'appellato.

Massime di principio

  • Il carattere tecnico-discrezionale delle valutazioni di una commissione medica sulla dipendenza di un'infermità da causa di servizio non esclude il sindacato giurisdizionale sulla sufficienza, coerenza e non assertività della motivazione.
  • Il giudice amministrativo non eccede i limiti del proprio sindacato quando annulla il parere di una commissione medica per carenza motivazionale, senza sostituire alla valutazione tecnica amministrativa una propria ricostruzione dell'eziologia della patologia.
  • Un parere medico che esclude la dipendenza da causa di servizio deve confrontarsi concretamente con l'evento traumatico dedotto come causa o concausa della patologia e con la sequenza temporale della sua manifestazione; una motivazione meramente assertiva non è sufficiente.
  • Il successivo riesame della medesima commissione medica, svolto in esecuzione della sentenza di annullamento e favorevole alla riconducibilità della patologia al servizio, può confermare retrospettivamente la carenza della precedente motivazione negativa, senza trasformare il giudice in organo di valutazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.