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Sentenza

Sentenza n. 1258/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 05/11/2021 a firma del Dirigente del Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio Immobiliare del Comune di Martina Franca, notificata in data 18/11/2021, recante «Ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi per interventi eseguiti in totale difformità del titolo edilizio sentenza n. -OMISSIS- di R.G. Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Penale»; - di tutti quanti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ed in particolare, ove occorra, il parere pro veritate richiamato nel provvedimento impugnato in via principale;

Giustizia amministrativa202200161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale del 5 novembre 2021 di demolizione e rimessione in pristino di un fabbricato, ritenuto realizzato in totale difformità dai titoli edilizi e oggetto anche di ordine di demolizione penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un terreno ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, deducendo con un motivo composito violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e motivazione, perplessità e sviamento. In primo luogo, ha sostenuto che il Comune avesse fondato la decisione unicamente sulla sentenza penale di condanna, senza una verifica autonoma della natura e della consistenza dell’abuso. Ha inoltre contestato la stessa sussistenza della difformità, affermando apoditticamente che il fabbricato realizzato corrispondeva al progetto assentito e che l’abuso non sarebbe configurabile finché il permesso di costruire non fosse stato annullato. Ha prospettato anche la necessità di un previo annullamento in autotutela del titolo edilizio. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la censura di difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che l’ordinanza richiamava, oltre alla sentenza penale, la nota relativa all’ordine di demolizione emesso dalla Procura e un parere pro veritate, nonché valutazioni progettuali di massima: era quindi smentita l’affermazione che il Comune si fosse affidato esclusivamente alla sentenza penale. Ha inoltre osservato che l’ordine di demolizione disposto dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 era comunque sufficiente a sorreggere l’ordinanza comunale sul piano istruttorio e motivazionale, trattandosi di attività vincolata e doverosa. Le contestazioni sulla difformità sono state dichiarate inammissibili per genericità e carenza di prova: il ricorrente non ha indicato quali errori fossero stati commessi nel confronto tra titoli e opere, non ha prodotto i titoli edilizi né altri riscontri e non ha dimostrato macroscopiche illogicità o inattendibilità della valutazione tecnica comunale. Il giudice ha inoltre richiamato l’efficacia extrapenale del giudicato sui fatti accertati, ai sensi dell’art. 654 c.p.p. La deduzione relativa alla necessità di annullare in autotutela il permesso di soggiorno è stata ritenuta inconferente. Nessuna statuizione di condanna alle spese è stata adottata, poiché il Comune non si è costituito; le spese sostenute dal ricorrente sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    A fronte di un ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto dal Giudice penale a norma dell’art. 31, co. 9 d.p.r. 380/2001, la conformazione al giudicato costituisce atto dovuto e a contenuto vincolato: il provvedimento amministrativo non abbisogna, dunque, di specifica istruttoria né di articolata motivazione e non richiede la partecipazione del privato al procedimento.

    Quando il giudice penale ha disposto la demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 9, l’ordinanza amministrativa attuativa è dovuta e vincolata e non richiede, secondo la pronuncia, una specifica istruttoria, una motivazione articolata o la partecipazione procedimentale del privato.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La documentazione in parola, il cui contenuto è richiamato per relationem a norma dell’art. 3, co. 3 legge n. 241/1990, ha assunto concreta valenza funzionale, giacché l’Amministrazione ha dato conto di aver compiuto sulla base di essa «valutazioni anche progettuali di massima […], a valere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 41 del DPR 380/2001».

    Il richiamo per relationem a documenti istruttori può fondare la motivazione quando tali documenti assumono concreta funzione nella decisione e l’amministrazione dà conto delle valutazioni svolte sulla loro base.

  • art. 654 c.p.p.

    Si osserva poi che l’intervenuta condanna del ricorrente in sede penale comporta l’efficacia extra-penale del giudicato ex art. 654 c.p.p., quanto ai fatti di reato accertati in sede penale.

    La condanna penale produce, nei limiti indicati dall’art. 654 c.p.p., efficacia extrapenale quanto ai fatti di reato accertati, rilevanti nel successivo procedimento amministrativo repressivo.

Massime di principio

  • Quando il giudice penale dispone la demolizione di un manufatto abusivo ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, l’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato con un atto vincolato; secondo la decisione, tale atto non richiede una specifica istruttoria, una motivazione articolata né la partecipazione del privato.
  • La motivazione per relationem è idonea a sostenere il provvedimento quando i documenti richiamati hanno concreta funzione nell’istruttoria e l’amministrazione dà conto delle valutazioni compiute sulla loro base.
  • La contestazione della difformità edilizia non può limitarsi ad affermare genericamente la corrispondenza tra opera realizzata e progetto assentito: il ricorrente deve indicare gli errori specifici nel confronto tra titoli edilizi e opere e offrire elementi di prova, mentre il sindacato sulla valutazione tecnica amministrativa richiede l’indicazione di macroscopiche illogicità o inattendibilità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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