Regolamento (UE) 2019/1786
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/… 2019/1786 del 23 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati per l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La modifica avviene tramite sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, sulla base del controllo periodico dei dati di mercato e delle variazioni di prezzo per origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per talune importazioni nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti rientranti nelle voci NC indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, in particolare nel settore delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina, con riguardo ai prezzi rappresentativi e alle cauzioni collegate ai dazi addizionali all’importazione. La modifica riguarda specifiche merci e origini elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito, oltre al fatto che l’intervento è limitato ai prodotti e alle origini indicati nell’allegato.
Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1786 modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi utilizzati nel meccanismo dei dazi addizionali all’importazione per i settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La Commissione interviene a seguito del controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori per alcune importazioni in ragione delle variazioni dei prezzi per origine.
Base giuridica e contesto normativo
Il provvedimento è adottato in applicazione dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Nei considerando, la Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1484/95 disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nel settore interessato.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica non incide sulla struttura del regime, ma aggiorna i valori economici di riferimento applicabili ad alcune merci specifiche del comparto avicolo.
Contenuto dell’allegato: merci, prezzi e cauzioni
L’allegato elenca, per codice NC, designazione della merce, prezzo rappresentativo, cauzione e origine. I dati aggiornati riguardano in particolare:
- carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate, codice NC 0207 12 90, origine AR, con prezzo rappresentativo pari a 136,2 EUR/100 kg e cauzione pari a 0;
- pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 10, con distinte combinazioni di origine e valori di prezzo/cauzione: AR (231,2 e 21), BR (210,6 e 27), CL (244,8 e 17), TH (236,9 e 19), in EUR/100 kg;
- preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, codice NC 1602 32 11, origine BR, con prezzo rappresentativo pari a 272,1 EUR/100 kg e cauzione pari a 4.
Le origini sono indicate secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea espressamente l’esigenza di applicare la misura rapidamente una volta disponibili i dati aggiornati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito integralmente dal testo allegato al presente regolamento. L’aggiornamento riguarda i prezzi rappresentativi espressi in EUR/100 kg e le cauzioni di cui all’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 per specifiche merci del settore pollame, in funzione dell’origine indicata.
Prodotti e origini interessati
L’allegato riporta i dati aggiornati per: carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate (codice NC 0207 12 90) di origine AR; pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (codice NC 0207 14 10) di origine AR, BR, CL e TH; preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice NC 1602 32 11) di origine BR.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità
La misura è adottata sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare rapidamente i prezzi rappresentativi in base al controllo regolare dei dati di mercato e alle variazioni dei prezzi secondo l’origine.
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