Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41379/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di acquisto per usucapione di un terreno sito nel Comune di Lipari. La corte d'appello, accogliendo l'impugnazione della controparte, aveva rigettato la domanda ritenendo non provato un possesso utile ad usucapionem: il bene era servito da una stradella funzionale a più fondi di diversi proprietari; non era risultata provata la chiusura a chiave dei cancelli di accesso né la necessità di chiedere il permesso di passaggio; la dedotta interversione del possesso sarebbe intervenuta solo dopo l'azione possessoria intrapresa dalla controparte; inoltre, non era stata tempestivamente proposta domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1141, 1158, 1164 e 2653 n. 3 c.c. e lamentava che, nel giudizio di usucapione, basti provare il possesso per il tempo di legge, essendo irrilevante la consapevolezza interna di essere proprietario, e che fosse incongruo il richiamo all'interversione del possesso; sosteneva inoltre che la Corte territoriale avesse trascurato le opere realizzate sul fondo, come sbancamento, modifica dei luoghi, realizzazione di una stradella e apposizione di cancelli. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 113, 116, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata non avesse valorizzato un precedente provvedimento che, nel rigettare una tutela possessoria avversaria, aveva affermato il possesso ultraventennale del viottolo e l'apposizione e chiusura a chiave di due cancelli; deduceva quindi una preclusione da giudicato e il vizio di mancata valutazione di tale provvedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, sotto la veste della violazione di legge, a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove compiuta dal giudice territoriale, attività non sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre escluso che il precedente provvedimento possessore potesse formare giudicato sul diverso giudizio di proprietà per usucapione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la decisione d'appello si fondava su un apprezzamento delle risultanze istruttorie, insindacabile in cassazione, e che il ricorrente mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto storico. Ha chiarito che la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare la mera erronea valutazione delle prove. Quanto al secondo motivo, ha escluso ogni efficacia preclusiva del provvedimento reso nel diverso giudizio possessorio, poiché quel giudizio era volto a verificare la tutela possessoria e non ad accertare la proprietà o i presupposti dell'usucapione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere i requisiti del possesso utile all'usucapione e la rilevanza dell'interversione del possesso

  • art. 1158 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sull'usucapione, ma la Corte non entra nel merito perché reputa le censure volte a un riesame del fatto

  • art. 1164 c.c.

    richiamato per contestare il riferimento all'interversione del possesso; la Corte rileva che la censura mira a rivalutare il merito

  • art. 2653 n. 3 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte lo reputa inconferente rispetto al tema della valutazione del precedente provvedimento

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione di tale norma non può essere dedotta per censurare una mera erronea valutazione del materiale istruttorio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato; la Corte esclude che il provvedimento possessori abbia tale efficacia nel diverso giudizio di proprietà

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per invocare il giudicato; la Corte ne esclude l'applicabilità al caso, trattandosi di giudizi con oggetto diverso

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il vaglio di inammissibilità si effettua per ciascun motivo e consente di dichiarare inammissibile il ricorso conforme a consolidato orientamento

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla funzione filtro dell'inammissibilità

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione delle prove o del fatto accertato dal giudice di merito: se la censura, anche se formalmente costruita come violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c., mira in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio, essa è inammissibile.
  • Ai fini dell'usucapione il giudice di merito deve accertare in concreto la sussistenza di un possesso pacifico, continuo e utile per il tempo di legge; tuttavia, in sede di legittimità tale accertamento è insindacabile se la critica si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • Un provvedimento reso in un giudizio possessori ha un oggetto diverso rispetto al successivo giudizio di petizione o di accertamento della proprietà e non produce automaticamente giudicato sulla proprietà del bene o sui presupposti dell'usucapione.
  • La deduzione del giudicato richiede identità di oggetto e di tema decisorio; quando il precedente accertamento abbia riguardato solo la tutela possessoria, esso non preclude il diverso accertamento della proprietà in un autonomo giudizio.
  • La funzione filtro dell'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. consente di definire rapidamente i ricorsi che si pongono in contrasto con orientamenti di legittimità consolidati o che, comunque, non introducono questioni effettivamente scrutinabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.